“libertà Di Soggiorno” E “diritto Di Espatrio”: I Documenti Che Li Consentono
L’articolo 16 della Costituzione sancisce che ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi: nel far ciò, così come disposto dalla Legge n. 1185/67, egli deve valersi del passaporto o di un documento ad esso equivalente ai sensi della vigente normativa.
Analizziamo, in questo breve articolo, i documenti che consentono ad un cittadino italiano l’espatrio ed il soggiorni al di fuori dei confini del territorio dell’Italia.
Il passaporto ordinario individuale è il documento più diffuso che dà titolo per l’espatrio: esso va rilasciato a qualsiasi cittadino italiano che abbia compiuto 10 anni di età.
Per i minori di 10 anni, l’uso del passaporto è subordinato alla condizione che tali soggetti viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci; i minori di anni 16 possono, in ogni caso, essere iscritti nel passaporto di uno dei genitori o di altra persona delegata ad accompagnarli.
Il passaporto che, di norma, è rilasciato dal Questore, non può essere ottenuto da coloro che devono espiare una condanna penale, che sono sottoposti a detenzione o che devono espiare una condanna per reati inerenti gli stupefacenti.
Tale documento, inoltre, non può essere richiesto da coloro che, sottoposti alla potestà di genitori o tutori, non abbiano il consenso degli stessi all’ottenimento del passaporto.
La Legge n. 3/2003 ha elevato a 10 anni il periodo di durata del passaporto, eliminando l’obbligo del rinnovo quinquennale.
Documento analogo al passaporto, per quanto concerne l’espatrio ed il soggiorno in altri Stati, è considerata la carta d’identità, in quanto costituisce mezzo fondamentale per attestare l’identità personale di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia.
La carta d’identità è rilasciata dal Sindaco ai maggiori di anni 15 che ne facciano richiesta ed è finalizzata alla identificazione del soggetto.
Questo tipo di documento, che ha una durata di 5 anni e che deve contenere al suo interno una fotografia formato tessera del titolare, costituisce valido titolo per l’espatrio, anche per motivi di lavoro, nei paesi della Comunità Economica Europea; quando la carta non è valida per l’espatrio, la stessa deve contenere la dicitura “non valida per l’espatrio”.
Come il passaporto e la carta d’identità, consentono l’espatrio nei paesi della Comunità Europea:
1. la tessera personale di riconoscimento, rilasciata ai dipendenti dello Stato e ai familiari;
2. il certificato di nascita con fotografia, purché sia convalidato dall’Autorità di Polizia;
3. il libretto di navigazione (marittima o aerea) rilasciato ai componenti dell’equipaggio.
Tratto da un'articolo del 15-10-2004 |