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L’affidamento familiare e la tutela dei minori nel diritto di famiglia

L’affidamento familiare è uno dei principali istituti del diritto di famiglia, creati dall’Ordinamento Giuridico ( Legge n.
149/2001) per tutelare i figli minori: è questo, infatti, uno strumento finalizzato a fornire assistenza a quel minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo alla crescita.

La tutela dei minori nell’ambito della famiglia è già ampiamente prevista dalla stessa Costituzione Italiana, la quale incarica la Legge di intervenire quando due genitori non sono in grado di adempiere ai doveri che hanno nei riguardi dei propri figli (art.
30 Cost.
).

L’affidamento familiare è un istituto concepito per assolvere ad una duplice funzione:
1.
affidare il minore ad una persona o ad una famiglia (possibilmente con figli) per consentirgli un sano processo di sviluppo e di crescita al di fuori dei problemi della famiglia di origine, pur mantenendo i rapporti con i genitori;
2.
predisporre, per il tramite dello Stato o di altri Enti locali, interventi di “sostegno”, che consentano alla famiglia di origine il superamento delle difficoltà e dei problemi che si sono presentati.

L’affidamento del minore, quindi, può essere fatto verso un singolo, verso un nucleo familiare - possibilmente con figli - o, in mancanza, verso un Istituto di Assistenza pubblico o privato: in ogni caso, l’affidamento ha carattere temporaneo e cessa col superamento delle difficoltà da parte della famiglia di origine.

Questo importante istituto del diritto di famiglia, infatti, ha lo scopo di allontanare temporaneamente il minore dal proprio ambiente familiare, in quanto inidoneo ad assicurare uno sviluppo sano e sereno, consentendogli comunque di mantenere dei rapporti con i genitori e, parallelamente, di aiutare la famiglia di origine a superare questi problemi, che possono consistere in una crisi della coppia, nella detenzione o nella malattia ospedalizzata di uno dei genitori, etc.
etc.
.

Colui o coloro che ricevono in affidamento un minore ne devono assicurare il mantenimento, l’istruzione, l’educazione e devono soddisfare le necessità affettive dello stesso: l’affidatario di un minore, quindi, assume tutti i doveri che hanno i genitori, pur non costituendosi un vincolo familiare tra l’affidatario ed il minore affidato.

Il procedimento per l’affidamento e la relativa pronuncia che lo dispone viene attuata dal Giudice Tutelare quando i genitori del minore acconsentano all’affido del bambino a terzi; la procedura di affidamento deve essere incardinata, invece, dinanzi al Tribunale dei Minorenni qualora i genitori vi si oppongano.

Come già detto, l’affidamento ha carattere temporaneo; esso termina in pendenza di due circostanze:
1.
la cessazione della situazione di difficoltà temporanea della famiglia;
2.
la prosecuzione dell’affidamento danneggia il minore.

La cessazione deve essere disposta dallo stesso Organo (Giudice Tutelare o Tribunale dei Minori) che ha attuato il procedimento di affidamento, con provvedimento motivato.


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