Il Mobbing
Per mobbing si intende quel fenomeno che si manifesta nei luoghi di lavoro attraverso forma di violenza psicologica deliberata e voluta nei riguardi di un lavoratore. E’, questo, un fenomeno che, pur essendo sempre esistito, negli ultimi anni è aumentato in modo tale da determinare, da parte della opinione pubblica, l’acquisto di una maggiore consapevolezza su questo aspetto poco piacevole del mondo del lavoro.
Il mobbing può essere di due tipi: si parla di MOBBING VERTICALE quando la violenza psicologica è esercitata da un proprio superiore; si fa riferimento, invece, al MOBBING ORIZZONTALE qualora tale forma di persecuzione sia attuata dai colleghi di lavoro.
La forme di violenza psicologica che danno vita al fenomeno del mobbing sono molteplici e varie.
Il mobbing può derivare da un comportamento che porti chi lo subisce ad un totale isolamento nel proprio ambiente di lavoro, ovvero esso può scaturire da continue e sistematiche critiche esagerate o immotivate o, addirittura, da azioni di sabotaggio e/o impedimento dell’attività svolta dal lavoratore-vittima! Altre manifestazioni di mobbing possono consistere in comportamenti che impediscono le relazioni sociali in ambito lavorativo (i colleghi, ad esempio, non parlano con la vittima, estraniandola completamente) o che ledono la reputazione del lavoratore (si pensi alla diffusione di dicerie e pettegolezzi).
Il mobbing può essere provocato anche da problemi organizzativi che, nel determinare tensione e nervosismo nei gruppi di lavoratori, aumentano il livello di stress, indicendo i lavoratori a ricercare un capro espiatorio in un collega che, di conseguenza, viene preso di mira.
Le conseguenze del mobbing sono di diverso tipo: esse vanno dalla semplice irritabilità del lavoratore-vittima, a forme di scarsa tolleranza con reazioni esagerate e crisi traumatiche fino ad arrivare, nelle forme più estreme, a vere e proprie reazioni psicosomatiche quali disturbi del sonno, ansia, depressione, sintomatologia maniacale, alcolismo, anoressia, bulimia ed atti di autolesionismo!
Anche se nell’Ordinamento Italiano non vi è una specifica norma che regolamenti il mobbing, il Legislatore ha comunque statuito la risarcibilità dei danni causati da questo fenomeno, che sempre più si sta diffondendo nell’ambito del lavoro: tale risarcibilità scaturisce sia dall’art. 2087 Cod. Civile, che obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei propri lavoratori, sia dal combinato disposto degli artt. 2, 35 e 41 della Costituzione Italiana, posti a tutela della salute della persona umana e dei diritti sociali.
Secondo consolidata Giurisprudenza, il mobbing dà origine a tre tipologie di danno: 1) DANNO BIOLOGICO: esso determina una lesione del diritto alla salute con l’insorgenza di una malattia e/o infermità (l’insorgere, ad esempio, di una forma di bulimia); 2)DANNO PROFESSIONALE: esso comporta un danno alla sfera professionale o all’immagine del lavoratore (la diffusione di pettegolezzi oppure, per rimanere più nell’ambito del lavoro, il passaggio a mansioni dequalificanti); 3)DANNO ESISTENZIALE: tale danno causa una lesione alla sfera psico-affettiva ed alla serenità familiare (a titolo esemplificativo, si pensi al caso del lavoratore-vittima così turbato da quanto gli accade nel proprio ufficio che sfoga le sue frustrazione in famiglia danneggiando il rapporto con la moglie).
Tratto da un'articolo del 14-11-2003 |