Rischio ambientale e malattia professionale
Il nostro Ordinamento Giuridico definisce la malattia professionale, come già spiegato in altri articoli pubblicati sul sito dell’A. N. M. I. C. , come quella malattia contratta nell’esercizio ed a causa delle lavorazioni indicate in apposite tabelle: la malattia, dunque, è professionale in quanto scaturisce dall’attività lavorativa svolta dal soggetto.
E’ di tutta evidenza, perciò, che il carattere professionale di una malattia scaturisca da un nesso eziologico tra la patologia di un lavoratore e l’attività lavorativa svolta.
La malattia professionale può essere determinata anche dalle particolari condizioni dell’ambiente in cui si svolge l’attività lavorativa e, a tal proposito, si parla di rischio ambientale.
Il fattore ambientale può costituire causa di malattia professionale: ricorre tale ipotesi quando il morbo di cui un soggetto soffre sia derivato dall’ambiente circostante (appunto, il rischio ambientale). A tale proposito, secondo un consolidato orientamento della moderna Giurisprudenza, l’indennizzo per malattia professionale deve essere riconosciuto anche quando la malattia risulti contratta nell’ambiente ed a causa dell’ambiente nel quale i lavoratori svolgono le loro mansioni.
Attesa la rilevanza che ha l’ambiente lavorativo nella causazione delle malattie professionali, tutti i datori di lavoro - anche ai sensi dell’art. 2087 Cod. civile – sono tenuti ad adottare tutte le misure di sicurezza ed i necessari accorgimenti volti a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei propri dipendenti da possibili aggressioni esterne riconducibili all’ambiente circostante.
L’esposizione a rischi che possono derivare dall’ambiente di lavoro comporta l’assoggettamento dei lavoratori dipendenti frequentanti ambienti di lavoro pericolosi e poco salubri all’obbligo assicurativo INAIL. Perché vi sia copertura da parte dell’anzidetto Ente previdenziale si richiede che il lavoratore: 1. abbia la necessità di frequentare un luogo di lavoro a rischio; 2. tale necessità costituisca una componente abituale e costante delle proprie mansioni lavorative.
In tale contesto, ovviamente, grava sul lavoratore che richiede l’indennizzo provare l’esposizione al rischio ambientale ed il nesso di causalità tra il rischio ambientale e la malattia manifestatasi.
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