IL FONDO DI GARANZIA VITTIME DELLA STRADA
Il FONDO DI GARANZIA VITTIME DELLA STRADA, istituito e disciplinato dagli artt. 19, 19 bis, 20 e 21 della legge n. 990/1969, è un vero e proprio fondo costituito da somme corrisposte dalle varie Compagnie di Assicurazione e gestito dalla CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SpA.
Tale Fondo è finalizzato a risarcire ed indennizzare un soggetto che abbia subito un incidente causato da:
1. un veicolo o natante non identificato;
2. un veicolo o natante non coperto da assicurazione;
3. un veicolo o natante assicurato da una impresa posta in liquidazione coatta amministrativa (è, questa, una procedura concorsuale prevista per certe imprese che si trovano in una situazione che ne rende necessaria la chiusura).
Qualora il veicolo responsabile del sinistro non sia stato identificato, il Fondo di garanzia interviene solo per risarcire i danni alle persone (lesioni fisiche) e non quelli alle cose: chiaramente, chi domanda il risarcimento dei danni al Fondo dovrà provare la responsabilità del conducente del veicolo non identificato, nonché l’impossibilità di identificarlo (ad esempio il conducente non si è fermato dopo lo scontro, oppure il danneggiato non è riuscito a prendere gli estremi della vettura in quanto, a seguito dell’urto, è svenuto o, se viaggiava su un motociclo, è caduto a terra).
Nell’ipotesi in cui il veicolo danneggiante non sia coperto da polizza assicurativa, il Fondo di garanzia è obbligato a risarcire sia i danni alla persona (lesioni fisiche) sia i danni alla vettura: i danni al veicolo sono, però, risarcibili soltanto se superiori ad € 500,00 e solo per la misura eccedente tale importo. Nel caso di veicolo non assicurato, il danneggiato, oltre a provare la responsabilità altrui nella causazione dell’incidente, dovrà provare la mancanza di copertura assicurativa del veicolo (questa prova può essere fornita attraverso, ad esempio, il rapporto della Autorità di Polizia intervenuta nel sinistro).
Qualora il responsabile del sinistro risulti assicurato presso una impresa posta in liquidazione coatta amministrativa, il Fondo è tenuto a risarcire tutti i danni, sia alle persone che alle cose, senza alcun limite.
Il Fondo di Garanzia opera il risarcimento tramite una impresa appositamente designata che, quindi, procede alla liquidazione del danno: a tutt’oggi, per l’Abruzzo, è impresa designata dal Fondo per la liquidazione dei sinistri la società FONDIARIA – SAI SpA.
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