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Questo sito, ideato e realizzato dall'A.N.M.I.C., sede provinciale di Pescara, presentando sia aspetti generali dell'invalidità civile che approfondimenti di alcune tematiche, vuole essere un utile strumento per coloro che si accostano per la prima volta al mondo dell'handicap e per quanti vogliono tenersi costantemente aggiornati sulle normative riguardanti l'invalidità civile.

La tutela delle condizioni di lavoro e la responsabilità del datore di lavoro

L’art.
2087 Cod.
Civ.
le obbliga il datore di lavoro ad adottare, nell’esercizio dell’impresa, tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro e l’esperienza, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

Il datore di lavoro, insomma, ha il dovere di assicurare al lavoratore condizioni di lavoro adeguate, sia sotto l’aspetto della sicurezza, come forma di prevenzione degli infortuni, sia sotto l’aspetto igienico-sanitario.


L’art.
2087 Cod.
Civ.
le rappresenta una norma fondamentale del sistema anti-infortunistico nel mondo del lavoro, in quanto obbliga il datore di lavoro ad adottare, ai fini della tutela delle condizioni lavorative, non solo tutte le misure di sicurezza imposte tassativamente dalla legge e dettate dalla comune prudenza e dal tipo di attività svolta, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per la tutela della sicurezza del lavoro, in base alla particolarità dell’attività lavorativa, all’esperienza ed alla tecnica.

Il datore di lavoro è, inoltre, tenuto ad impartire le necessarie istruzioni al fine di far conoscere ai dipendenti i rischi connessi alla mancata attuazione delle disposizioni relative alle misure di sicurezza ed a vigilare affinché i mezzi di tutela siano effettivamente attuati dal proprio personale.


In tale contesto, notevole importanza assume la normativa contenuta nel D.
Lgs.
n.
626/94, che ha rafforzato la portata dell’art.
2087 Cod.
Civ.
le, ampliando e disciplinando più accuratamente il servizio di prevenzione e protezione della salute del lavoratore all’interno delle unità lavorative, la sorveglianza sanitaria, l’informazione dei lavoratori da parte del datore sui rischi dell’impresa, i sistemi di evacuazione e pronto-soccorso, nonché la salubrità dei luoghi di lavoro.


La normativa in materia di tutela e sicurezza delle condizioni di lavoro è, dunque, finalizzata a proteggere il cd.
bene della salute, che costituisce, ai sensi dell’art.
32 Cost.
, un diritto primario assoluto: la violazione di tale normativa comporta l’obbligo, a carico del datore di lavoro, di risarcire i danni materiali e morali al proprio dipendente.

Essa, infatti, nel disporre che il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei propri dipendenti, configura, nell’ambito del rapporto di lavoro, una responsabilità contrattuale a carico del datore di lavoro per le lesioni all’incolumità, alla salute ed alla personalità morale del lavoratore.

Per evitare di incorrere in tale specie di responsabilità, il datore di lavoro dovrà offrire una prova liberatoria e, cioè, l’adozione da parte del medesimo di ogni sorta di misura idonea ad evitare l’evento.

In tale tipo di controversia, per converso, è onere del lavoratore provare che, da parte del datore, vi è stata una omissione nel predisporre le misure di sicurezza suggerite dalla particolarità del lavoro, dall’esperienza e dalla tecnica, necessaria per evitare il danno.

Il già menzionato D.
Lgs.
n.
626/94 ha introdotto, a tutela dei lavoratori ed a garanzia della sicurezza dei medesimi nell’ambito lavorativo, la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: a tale soggetto, in rappresentanza della categoria dei dipendenti, spetta il compito di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e di favorire la ricerca e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Tale azione di sorveglianza sanitaria è rafforzata anche dalla figura di un medico specializzato in medicina del lavoro - figura pure questa istituita dal D.
Lgs.
n.
626/94 – che ha il compito di effettuare visite preventive e/o periodiche e di verificare l’idoneità del lavoratore alle mansioni cui lo stesso è preposto.

Una generale attività di vigilanza sulla sicurezza del lavoratore è, altresì, svolta dalle Azienda Sanitarie Locali e dall’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro; a tali strutture è affidato, inoltre, il compito di elaborare e sperimentare nuove tecniche per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
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