Rendita Ai Superstiti E Altre Prestazioni Per I Familiari Del Lavoratore Defunto
In caso di morte del lavoratore a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, ai familiari superstiti spetta la cosiddetta rendita ai superstiti.
La rendita ai superstiti, erogata dall’I. N. A. I. L. , si configura come un DIRITTO che il nostro Ordinamento Giuridico riconosce ai superstiti a titolo di risarcimento, in ragione del danno subito per la morte del congiunto.
Detta rendita viene calcolata in proporzione alla retribuzione effettiva del dante causa e corrisposta nel modo che di seguito si riporta: 1) 50% al coniuge (tale rendita cessa in caso di un nuovo matrimonio); 2) 20% per ogni figlio fino al compimento del 18° anno di età: tale quota, tuttavia, viene erogata fino al 21° anno di età se si tratta di uno studente di scuola media superiore e fino al 26° anno di età se si tratta di uno studente universitario; 3) 40% spetta qualora ci si trovi di fronte ad orfani di entrambi i genitori.
Oltre al coniuge ed ai figli, sono soggetti titolari del diritto a percepire la rendita i figli concepiti al momento dell’infortunio mortale e nati entro 300 giorni da tale data.
Qualora manchino il coniuge ed i figli, la rendita spetta, nella misura del 20% ciascuno, agli ascendenti ed ai fratelli e sorelle del dante causa.
Oltre alla rendita, in caso di morte del lavoratore a seguito di infortunio o malattia professionale, ai superstititi dello stesso, spetta un assegno - il cosiddetto assegno funerario – volto ad aiutare i familiari del defunto a risarcimento per le spese del funerale: tale assegno viene corrisposto al coniuge o, in mancanza, ai figli ovvero, in assenza anche di questi, agli ascendenti.
Accanto alla rendita ai superstiti e all’assegno funerario, la Legge 248/1976 ha istituito uno speciale assegno continuativo mensile da attribuire ai familiari di un lavoratore (al coniuge nella misura del 50% e ai figli nella misura del 20% ciascuno), già titolare di rendita per inabilità permanente, la cui morte dipenda da cause estranee all’infortunio sul lavoro o alla malattia professionale.
Perché i familiari del defunto possano percepire tale assegno si richiede, come condizione, l’assenza di altre rendite e/o prestazioni economiche previdenziali.
Il diritto alle suddette prestazioni si prescrive in tre anni a decorrere dal momento in cui lo stesso può essere fatto valere e, cioè, dal momento nel quale si è verificato l’infortunio sul lavoro o si è manifestata la malattia professionale.
Tratto da un'articolo del 05-07-2003 |