Il Lavoro Minorile
L’avviamento al lavoro dei minorenni trova la sua disciplina normativa nel decreto legislativo n. 345/1999, che ha integrato e parzialmente sostituito la precedente L. 977/1997, rafforzando il sistema di garanzie previsto per tali soggetti.
Secondo la vigente normativa, l’età minima per l’ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e, comunque, non può essere inferiore ai 15 anni compiuti (il cosiddetto adolescente).
E’ assolutamente vietato adibire al lavoro i minori di 15 anni (i cosiddetti bambini): unica deroga è l’ipotesi dell’impiego dei bambini – previo assenso scritto dei genitori – in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purché si tratti di attività che non pregiudichino la sicurezza e l’integrità psico-fisica del minore, la frequenza scolastica e la partecipazione a programmi di orientamento e formazione professionale.
Per gli adolescenti (dai 15 anni in su), l’orario di lavoro è fissato in 8 ore giornaliere e 40 ore settimanali: tale orario non può durare, senza interruzione, per più di 4 ore e mezzo; l’interruzione altro non è se non una pausa giornaliera la cui durata non può mai essere inferiore ai 60 minuti.
All’adolescente, inoltre, deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno 2 giorni, possibilmente consecutivi, e comprendenti la domenica.
Come detto, in alcuni casi autorizzati, anche i bambini possono essere adibiti ad attività lavorativa: in questo caso, il loro orario non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 ore settimanali.
L’art. 6 della L. 977/67 – come modificato dal D. Lgs. n. 345/99 – sancisce il divieto di adibire i lavoratori minorenni ad attività potenzialmente pregiudizievoli per il loro pieno sviluppo psico-fisico.
In tal senso, i minori non possono essere impiegati al trasporto di pesi per più di 4 ore al giorno; essi, inoltre, non possono essere addetti al lavoro notturno (h. 22. 00 pm/06. 00 am – h. 23. 00 pm/07. 00 am) o ad attività che li espongano ad agenti chimici, fisici o biologici (rumori, esplosivi, sostanze tossiche, corrosivi, ecc. ).
Ad ogni buon conto, al fine di garantire ulteriormente il minore da rischi per la salute e la sicurezza, il D. Lgs. n. 345/99 prevede delle visite e dei controlli medici periodici da parte di organismi operanti nelle locali AUSL.
Tratto da un'articolo del 26-04-2003 |