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Questo sito, ideato e realizzato dall'A.N.M.I.C., sede provinciale di Pescara, presentando sia aspetti generali dell'invalidità civile che approfondimenti di alcune tematiche, vuole essere un utile strumento per coloro che si accostano per la prima volta al mondo dell'handicap e per quanti vogliono tenersi costantemente aggiornati sulle normative riguardanti l'invalidità civile.

La Figura Giuridica Dell’imprenditore E La Sua Differenza Col Professionista Intellettuale

L’art.
2082 Codice Civile definisce come “imprenditore” colui che esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o di servizi; inoltre, il nostro ordinamento giuridico distingue tra IMPRENDITORE COMMERCIALE ed IMPRENDITORE AGRICOLO.


L’imprenditore è “commerciale” quando svolge attività commerciali e/o industriale (es.
attività industriale, di circolazione dei beni, di trasporto, bancarie ed assicurative); esso, invece, è “agricolo” quando è dedito ad attività agricole (es.
coltivazione del fondo ed allevamento del bestiame).


Passiamo, ora, all’analisi degli elementi che caratterizzano la figura generale dell’“imprenditore”:
1.
la professionalità
tale requisito è legato al fatto che l’attività deve essere svolta in modo continuativo ed abituale e non semplicemente occasionale e sporadico; è, però, possibile svolgere attività stagionali: tali attività sono quelle che possono essere interrotte per determinati periodi imposti dal tipo stesso dell’attività praticata (es.
gestione di uno stabilimento balneare);
2.
attività economica
l’attività svolta dall’imprenditore deve essere necessariamente “economica”: deve, cioè, essere rivolta alla produzione di beni e di servizi e, per sua natura, dev’essere creativa di ricchezza.
Tale attività, oltre ad essere finalizzata alla creazione di beni e di servizi, può essere diretta anche alla distribuzione di beni e di servizi già creati;
3.
l’organizzazione
l’imprenditore svolge una attività organizzata, in quanto provvede alla regolamentazione del proprio lavoro e di quello altrui, disciplinandone le caratteristiche e le modalità di svolgimento: d’altra parte, l’art.
2555 c.
c.
definisce l’azienda come un complesso di beni organizzati dall’imprenditore che, a sua volta, è considerato, ai sensi dell’art.
2086 c.
c.
, il capo dell’impresa da cui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori;
4.
il fine della produzione e dello scambio
l’operato posto in essere dall’imprenditore, come sopra detto, deve essere diretto alla creazione e/o allo scambio di beni e servizi: ciò, al fine di attuare una attività programmata alla circolazione della ricchezza e al diretto soddisfacimento di altrui interessi, nonché, ovviamente, ad un utile ricavo per l’imprenditore stesso.


L’imprenditore, dunque, coincide con quel soggetto che svolge una attività qualificata come economica, organizzata e professionale: l’attività posta in essere da tale soggetto, ovviamente, produce una serie di effetti e conseguenze che, positivi o negativi che siano, si ripercuotono sull’imprenditore stesso.


La figura dell’imprenditore non va confusa con quella del professionista intellettuale: l’imprenditore è un soggetto che svolge una attività organizzata in forma di impresa, mentre il professionista intellettuale non soggiace ad alcuna forma di organizzazione; inoltre, la preparazione intellettuale richiesta ai professionisti è differente e si fonda su basi diverse rispetto a quella propria dell’imprenditore.


La distinzione più importante, comunque, tra imprenditore e professionista intellettuale è quella legata al rischio: l’imprenditore, oltre al rischio di non riuscire a coprire i costi col ricavato della sua attività, corre anche quello di non riuscire a realizzare, utilizzando l’ordinaria diligenza, il risultato richiesto dal proprio cliente.


Tale rischio non è corso dal libero professionista, il quale deve essere remunerato anche quando, nonostante l’utilizzo della diligenza e della perizia propria dell’attività di concetto praticata, non abbia raggiunto l’obiettivo utile fissato dal suo cliente.














Tratto da un'articolo del 21-07-2004
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