L’infortunio in itinere
L’infortunio in itinere è quel tipo di infortunio nel quale può incorrere il lavoratore nel recarsi sul posto di lavoro oppure nel ritornarne.
Anche questo particolare tipo di infortunio è meritevole di copertura assicurativa da parte dell’I. N. A. I. L. , che provvede, a seconda dei casi, all’erogazione di una indennità o di una rendita, nonché all’indennizzo dell’eventuale danno biologico.
L’articolo 12 del decreto legislativo n. 38/2000 stabilisce che l’I. N. A. I. L. deve tutelare i lavoratori dagli infortuni avvenuti: 1. durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello del lavoro; 2. durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro (ipotesi che ricorre qualora il lavoratore abbia più luoghi di lavoro); 3. durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti (ipotesi che ricade qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale).
L’assicurazione I. N. A. I. L. contro gli infortuni sul lavoro in itinere opera: - nel caso in cui il lavoratore si rechi sul posto di lavoro con un’autovettura privata; - nel caso in cui il lavoratore si rechi sul posto di lavoro con un mezzo pubblico; - nel caso in cui il lavoratore si rechi a piedi sul luogo di lavoro, seguendo il percorso ordinario (Cassazione Civile n. 10272/1998).
E’ evidente, alla luce di quanto detto, che la copertura assicurativa dei lavoratori contro gli infortuni è particolarmente ampia e completa, avendo la medesima inizio al momento stesso in cui il lavoratore esce di casa e termine al momento in cui lo stesso rientra a casa.
Al verificarsi dell’infortunio in itinere, il lavoratore è obbligato a darne immediata comunicazione al datore di lavoro, il quale a sua volta, entro due giorni, deve fare denuncia dell’evento all’I. N. A. I. L. con una descrizione dettagliata dei fatti e delle lesioni: all’esito di tali adempimenti, l’I. N. A. I. L. dà avvio alla procedura di accertamento volta a verificare la sussistenza dei requisiti di legge per la concessione delle provvidenze economiche e l’effettiva entità del danno subito dal lavoratore.
Si fa presente che la copertura assicurativa dell’I. N. A. I. L. è esclusa qualora l’infortunio sia stato causato dall’abuso, da parte del lavoratore, di psico-farmaci, droghe ed alcolici; ovvero sia derivato da uno spostamento compiuto dal lavoratore indipendentemente da esigenze e/o ragioni di lavoro.
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