Il Diritto Di Voto: Esercitarlo Sarà Più Facile
Con la Legge n. 17 del 5. 2. 2003 (pubblicata in G. U. n. 33 del 10. 2. 2003), per gli elettori affetti da gravi infermità è diventato più facile esercitare il diritto di voto.
La precedente normativa, infatti, disponeva che gli invalidi affetti da gravi menomazioni (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, tale da non consentire autonomamente l’esercizio del voto) potevano farsi assistere (c. d. voto assistito) da un membro della propria famiglia o, in mancanza, da un altro accompagnatore volontariamente scelto, purché l’uno o l’altro fossero iscritti come elettori nello stesso Comune dell’invalido.
Secondo la Legge n. 17/2003, invece, l’invalido potrà liberamente scegliere il proprio accompagnatore, purché si tratti di elettore iscritto in un qualsiasi Comune della Repubblica.
Inoltre, piuttosto che presentare ogni volta un certificato medico attestante l’infermità da cui l’invalido è affetto, la nuova Legge stabilisce che il diritto al voto assistito sia annotato, a cura del Comune di iscrizione elettorale, nella tessera elettorale personale dell’interessato, mediante apposizione di un apposito simbolo o codice, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale e, in particolare, della Legge n. 675/1996 e successive modificazioni.
Il Comune di iscrizione elettorale provvederà ad annotare il diritto al voto assistito su espressa richiesta dell’interessato e dietro presentazione della certificazione medica attestante l’infermità.
Per gli invalidi non deambulanti, che comunque possono esercitare autonomamente il diritto di voto, rimane in vigore la Legge n. 15/1991, che prevede, nel caso in cui la sezione di iscrizione non sia accessibile al disabile, la possibilità di esercitare il diritto di voto in altra sezione elettorale priva di barriere architettoniche.
Tratto da un'articolo del 15-03-2003 |