Assegno Mensile: Frequenza Scolastica Come Condizione Alternativa All’incollocamento Al Lavoro.
Gli invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 74% e di età compresa tra i 18 e i 65 anni, per poter beneficiare dell’assegno mensile devono risultare “incollocati al lavoro”, ossia devono dimostrare di essere iscritti nelle liste del Collocamento Obbligatorio.
Recentemente la Corte Costituzionale ha esaminato il caso di uno studente maggiorenne invalido parziale che si era visto negare l’assegno mensile in quanto non possedeva il requisito dell’ incollocamento al lavoro.
E’ evidente che uno studente che frequenta un corso di studi di scuola secondaria iscrivendosi al Collocamento Obbligatorio, per poter beneficiare dell’assegno mensile, compie un adempimento che è sia meramente formale, in quanto durante il periodo di studio lo studente non potrebbe dedicarsi alla ricerca di un’occupazione lavorativa né eventualmente accettarla senza pregiudicare il rendimento scolastico, che contrario allo spirito della Legge n. 68/1999 mirante alla valorizzazione della capacità lavorativa residua dei disabili attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato , nel più ampio quadro della promozione dell’inserimento e dell’integrazione normativa di questi soggetti. Pertanto, la Corte Costituzionale con Sentenza n. 329 del 9 luglio 2002, favorendo anche il diritto all’istruzione che consente al disabile un inserimento più proficuo nella società e nel lavoro, ha stabilito che lo studente maggiorenne invalido civile parziale, al fine della fruizione dell’assegno mensile, può dimostrare lo stato di incollocamento mediante il certificato di frequenza scolastica.
Tratto da un'articolo del 29-10-2002 |