I Contratti Di Solidarietà
I contratti di solidarietà, disciplinati dalla L. 451/94 (modificativa ed integrativa delle precedenti L. 863/84 e D. L. 299/94), sono dei particolari contratti volti ad evitare la diminuzione dei livelli occupazionali o a favorire l’incremento degli stessi attraverso una diminuzione dell’orario di lavoro dei lavoratori occupati nell’impresa.
La diminuzione dell’orario di lavoro comporta, chiaramente, una diminuzione del salario; orbene tale ultima riduzione economica permette: A. di assorbire nell’attività lavorativa una eccedenza di manodopera, evitando in questo modo di dover ricorrere a licenziamenti collettivi per esuberi di personale o alla Cassa Integrazione Guadagni; B. di consentire all’Azienda di procedere a nuove assunzioni, venendosi a creare i necessari fondi economici.
I contratti di solidarietà, quindi, hanno una duplice funzione: una funzione difensiva da un lato, in quanto tutelano i lavoratori dai rischi di un licenziamento per eccesso di personale; una funzione espansiva dall’altro, poiché la diminuzione del salario consente delle nuove assunzioni e la formazione di ulteriori posti di lavoro.
I contratti di solidarietà che, di norma, hanno una durata pari a 24 mesi, possono essere stipulati da tutte le Imprese rientranti nel campo di applicazione della Cassa Integrazioni Guadagni Straordinaria: questo tipo di contratto può essere stipulato con varie categorie di lavoratori quali, ad esempio, impiegati, quadri, operai, etc. etc.
Il nostro Ordinamento Giuridico prevede, in favore di tutti i datori di lavoro che procedono alla stipulazione dei contratti di solidarietà, uno sgravio contributivo di due o tre anni a seconda che il contratto abbia una funzione difensiva (2 anni) oppure una funzione espansiva (3 anni).
L’entità di tale sgravio fiscale oscilla da un minimo del 25% ad un massimo del 40%: ciò, in base al tipo di contratto concluso ed al luogo in cui l’Azienda ha la propria sede.
Tratto da un'articolo del 25-09-2003 |