Voto Domiciliare
La Legge 27. 01. 2006 n. 22, di conversione del D. L. 03. 01. 06, n. 1, ha dettato disposizioni per consentire agli elettori che si trovino in determinate condizioni di infermità di votare presso il loro domicilio.
La normativa in esame, che deroga al principio generale secondo il quale il voto deve essere espresso presso l’ufficio elettorale di sezione di rispettiva iscrizione, intende venire incontro alle esigenze di determinate categorie di elettori affetti da gravi infermità, richiedendo, in particolare che, a motivo di dette infermità, non possano allontanarsi dall’abitazione in cui dimorano e, in pari tempo, si trovino in condizioni di “dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali”.
Devono, quindi, ricorrere entrambi detti requisiti, e cioè la doppia condizione di impossibilità di allontanamento dall’abitazione e di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
Le disposizioni in oggetto si applicano, per espresso disposto normativo:
a)-alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
b)-alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia;
c)-alle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale;
d)-alle elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali e dei sindaci e dei consigli comunali; in tal caso, le disposizioni in oggetto potranno applicarsi solo allorquando l’avente diritto al voto domiciliare dimori nell’ambito territoriale, rispettivamente, del comune o della provincia in cui è iscritto ed appartenga, ovviamente, al corpo elettorale chiamato al voto.
Per accedere al voto domiciliare, l’elettore deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste è iscritto, la dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora “non oltre il 15° (quindicesimo) giorno antecedente la data della votazione”.
Dal tenore letterale della normativa, emerge che la dichiarazione deve essere formulata, per ogni elezione, volta per volta a cura dell’interessato, affinché l’amministrazione possa avere certezza sul permanere della volontà di votare presso la propria dimora e sull’attualità dell’indirizzo dell’abitazione fornito dall’elettore.
Solo in caso di elezioni suscettibili di svolgersi in doppio turno, come ad esempio le elezioni degli organi di governo dei comuni e delle province, può ritenersi che la dichiarazione formulata dall’elettore valga sia per il primo turno di votazione che per il secondo (di ballottaggio).
La domanda di ammissione al voto domiciliare, nella quale deve indicarsi il completo indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e, possibilmente, un idoneo recapito telefonico per ogni utile successiva comunicazione, va redatta in carta libera e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria.
Il certificato medico da allegare alla domanda di voto domiciliare, deve essere rilasciato da un funzionario medico designato dai competenti organi ASL e da esso deve risultare l’esistenza di “un’infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali” e che sia “tale da impedire all’elettore di recarsi al seggio”.
Inoltre, il predetto certificato medico, qualora sulla tessera elettorale dell’interessato non sia già inserita l’annotazione del diritto al voto assistito di cui all’art. 55 del D. P. R. 30. 03. 57 n. 361 (T. U. leggi per l’elezione della Camera dei Deputati) e all’art. 41 del D. P. R. 16. 05. 60, n. 570 (T. U. leggi per l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali), potrà eventualmente attestare la necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto.
Per legge, i funzionari medici designati al rilascio dei certificati “non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati”.
Il sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto colui che richiede di essere ammesso al voto domiciliare, non appena ricevuta la domanda di ammissione al voto domiciliare e la relativa allegata documentazione, deve verificarne regolarità e completezza, al cui fine può ammettere un supplemento di istruttoria e l’acquisizione o regolarizzazione di documentazione mancante o irregolare.
La legge, inoltre, prevede sia il caso in cui l’elettore voti a domicilio nell’ambito territoriale della propria sezione di iscrizione, sia quello in cui voti in una sezione dello stesso comune diversa da quella di iscrizione oppure in un altro comune.
Quindi, i sindaci dovranno formare distinti elenchi, ossia:
a)-elenchi, divisi per sezioni elettorali, degli elettori che votano a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;
b)-elenchi, divisi per sezioni elettorali, degli elettori che votano a domicilio presso altre sezioni dello stesso comune o di altri comuni;
c)-elenchi, divisi per sezioni elettorali, degli elettori che votano a domicilio nell’ambito della sezione pur essendo iscritti nelle liste di altre sezioni dello stesso comune o di altri comuni.
In ogni elenco verranno distinti gli elettori di sesso maschile da quelli di sesso femminile e per ogni elettore verranno indicati il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita e l’indirizzo completo dell’abitazione in cui dimora.
Gli elenchi stessi vanno consegnati ai presidenti degli uffici elettorali di sezione che provvedono direttamente alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l’elettore vota a domicilio in un’altra sezione.
I sindaci dei comuni di rispettiva iscrizione elettorale, dopo aver ricevuto le domande di ammissione al voto domiciliare ed effettuato le relative verifiche, devono rilasciare a ciascuno degli ammessi al voto domiciliare, a mezzo telegramma o posta prioritaria o con altro mezzo (messo notificatore, fax, ecc. ), un’attestazione dell’avvenuta inclusione nei predetti elenchi.
I sindaci, qualora gli ammessi al voto domiciliare abbiano indicato quale proprio domicilio una dimora ubicata in altro comune del territorio nazionale, entro il 7° (settimo) giorno antecedente la data della votazione devono comunicare al sindaco di ciascuno dei comuni interessati l’elenco degli ammessi al voto domiciliare dimoranti nel rispettivo ambito territoriale.
Il voto domiciliare viene raccolto dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione con l’assistenza di uno degli scrutatori dell’ufficio stesso, designato con sorteggio, e del segretario, durante le ore in cui aperta la votazione.
L’elettore, in occasione del voto, deve esibire un valido documento di riconoscimento e la tessera elettorale personale, nonché consegnare l’attestazione trasmessagli dal comune, attestante l’avvenuta inclusione negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare.
Alle operazioni di ravvolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta al presidente di seggio.
Le schede votate sono raccolte in un plico dal presidente stesso e, una volta riportate presso l’ufficio di sezione, sono immediatamente inserite nelle urne.
Ai sensi di legge, il presidente dell’ufficio elettorale cura che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto “nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell’elettore”.
Avv. Licia Di Camillo
Tratto da un'articolo del 04-05-2007 |