La Pensione Di Invalidità Non E’ Convertibile In Pensione Di Anzianità
Tale principio è stato stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 9492 in data 12 febbraio – 19 maggio 2004.
A tale decisione la Corte è arrivata partendo dalla considerazione che l’ordinamento previdenziale non consente una conversione o trasformazione della pensione di invalidità in pensione di anzianità al fine di conseguire il vantaggio di questo secondo trattamento (prima dell’età stabilita per la pensione di vecchiaia) sulla base della anzianità contributiva ed assicurativa raggiunta con la prosecuzione della attività lavorativa, in relazione alla quale è possibile solo la liquidazione di supplementi di pensione: ciò per il fatto che la pensione di anzianità è sostanzialmente diversa e persegue finalità diverse rispetto alla pensione di invalidità.
La pensione di anzianità, infatti, pur costituendo una forma di prestazione previdenziale di tutela di un soggetto, appare comunque legata al requisito di durata della contribuzione: essa, come sappiamo, spetta a coloro che hanno raggiunto una determinata età anagrafica (non meno di 57 anni e più di 35 anni di contributi) o vantano una certa anzianità retributiva a prescindere dall’età (40 anni di contributi).
La pensione di anzianità, dunque, fa riferimento a requisiti anagrafici e contributivi e non è collegata, come per la pensione di invalidità, alla perdita della capacità lavorativa; inoltre la pensione di anzianità è configurabile come un “riconoscimento” o “premio”, che dir si voglia, nei confronti del lavoratore che ha partecipato ad attività produttive, mentre la pensione di invalidità è uno strumento di tutela del lavoratore che non può più prestare la propria attività a seguito di una diminuzione della capacità lavorativa non dipendente dalla sua volontà.
A differenza di quanto detto per la pensione di anzianità, si deve registrare che la pensione di invalidità può essere convertita in pensione di vecchiaia: ciò in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 222/1984, che ha derogato al più generale principio di immutabilità del titolo della pensione.
Tratto da un'articolo del 15-10-2004 |