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La Nuova Disciplina Del Lavoro Part-time

L’art.
3 del D.
Lgs 66/03, attraverso il quale è stata introdotta la Riforma Biagi, è stato l’ultimo intervento del Legislatore effettuato negli ultimi anni, diretto a riformare la disciplina del lavoro part-time.

Questo largo interesse mostrato dal Legislatore verso il contratto di lavoro a tempo parziale deriva dal fatto che tale tipologia contrattuale è stata ritenuta da sempre un efficace strumento attraverso il quale attuare una redistribuzione del lavoro in funzione sia difensiva sia promozionale dell’occupazione.
Assai diffusa, infatti, è la rappresentazione del contratto di lavoro a tempo parziale come strumento principe d’incremento occupazionale.

Per quanto riguarda il rapporto tra flessibilità e part-time, possiamo affermare che esso rientra nella tipologia della flessibilità contrattuale, che include forme di impiego regolate contrattualmente e finalizzate ad una riduzione dei contenuti soprattutto temporali dal lavoro dipendente.

Il part-time è maggiormente diffuso tra le donne e tra i giovani lavoratori, diffusione dovuta proprio alle finalità stesse di tale contratto.
A livello settoriale, invece, si registra una maggiore diffusione nelle aziende di servizi e nelle grandi aziende di distribuzione.

Passando ad esaminare i punti salienti della disciplina del contratto di lavoro a tempo parziale la legge innanzitutto definisce il tempo parziale come «l’orario di lavoro a cui si debba attenere il lavoratore che sia comunque inferiore al tempo pieno».

Si hanno tre tipologie di part-time:
 Part-time orizzontale, che si ha quando la riduzione dell’orario di lavoro è prevista in relazione all’orario giornaliero;
 Part-time verticale, che si ha quando la riduzione dell’orario pieno avviene attraverso la riduzione del numero di giornate lavorative;
 Part-time misto, che si ottiene attraverso una combinazione del pat-time orizzontale e di quello verticale.

Un fondamentale principio previsto dalla disciplina del tempo parziale è il principio di non discriminazione.
Tale principio, apprezzabile sul piano sociale, prevede che il lavoratore a tempo parziale non debba ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno.

Per quanto attiene alla forma del contratto il legislatore prevede che esso venga stipulato per iscritto e che debba contenere la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa nonchè della collocazione temporale dell’orario di lavoro.

Con la Riforma Biagi si è puntato ad una maggiore flessibilità di tale tipologia contrattuale e per questo sono stati eliminati i vincoli sulle ore di lavoro supplementare e soprattutto sulle clausole del contratto.

L’intento del riformatore è stato quello di pervenire ad una maggiore «liberalizzazione» del part-time dando maggiore spazio al contratto individuale a scapito della contrattazione collettiva per cercare di rendere maggiormente flessibile tele contratto.

Una importante novità introdotta dalla Riforma Biagi la si registra in tema di trasformazione del contratto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno e viceversa.
Oggi, infatti, è stata introdotta una specifica causa di trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo pieno tempo parziale, che riguarda i lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali sia riconosciuta una ridotta residua capacità lavorativa.

Infine la nuova disciplina contenuta nella Riforma Biagi ha appartano importanti modifiche anche in tema di lavoro supplementare.
La maggiore novità consiste nella previsione dell’esplicito consenso del lavoratore allo svolgimento del lavoro supplementare.

Concludendo possiamo affermare che il legislatore della riforma ha cercato di attuare una maggiore liberalizzazione di tale tipologia contrattuale andando a diminuire il potere della contrattazione collettiva a favore di quella individuale.
Tutto questo per favorirne lo sviluppo nel nostro paese in quanto ritenuto strumento principe per il contenimento della disoccupazione.

Tratto da un'articolo del 04-06-2004
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