Il Diritto Di Critica
Nel nostro Ordinamento il diritto alla libera manifestazione del pensiero, già disciplinato e tutelato dall’art. 21 della Costituzione, deve essere fuso ed amalgamato con altri beni anch’essi di rilevanza costituzionale, quali l’onore, la reputazione ed il decoro nel caso in cui questi ultimi possano venire lesi dalle manifestazioni di critica.
Il diritto di critica può essere esercitato in tantissimi settori: nel lavoro, nelle attività ricreative e di studio, nella sfera personale e nei rapporti familiari ed interpersonali, nelle attività politiche e sociali, etc. etc.
Il diritto di critica trova il proprio “referente normativo” in una causa di giustificazione contemplata dal Codice Penale: si tratta della scriminante conosciuta come “esercizio del diritto”, prevista dall’art. 51 del C. p. , che, com’è noto, esclude la punibilità.
La principale funzione di questo diritto costituzionalmente garantito è quella di dare il giusto equilibrio tra l’interesse del soggetto il cui operato viene sottoposto a giudizio (il “criticato”) e quello di chi si esprime criticamente in relazione alla condotta del “criticato”.
Il diritto di critica, nel corso degli anni, ha subito una serie di trasformazioni, evolvendosi con i cambiamenti sociali e storici.
In passato tale diritto sfociava in una specie di lesione dell’onore del soggetto che subiva la “critica”: in seguito, tale interpretazione molto restrittiva si è via via ampliata ed il diritto di critica è stato assorbito nelle cause di giustificazione previste dal nostro Codice Penale.
Anche con riguardo ai soggetti destinatari del diritto si è registrata una progressiva evoluzione, che ha comportato l’ampliamento delle categorie di tali soggetti in stretta relazione con le funzioni esercitate e le cariche ricoperte.
Il diritto di critica è un diritto che, per forza di cose, si deve accostare al più noto diritto di cronaca: sono due tipologie di diritti, costituzionalmente tutelati, rivolti a garantire la conoscenza di fatti e di eventi per il soddisfacimenti dell’interesse pubblico alla conoscenza degli stessi, in relazione alla loro rilevanza e nell’esigenza. Tale divulgazione della conoscenza e di critiche ed osservazioni alla stessa deve essere contenuta nei limiti dell’obiettività (presupposto costituente causa di giustificazione dell’eventuale lesione dell’onore o della reputazione di terzi).
Infine, vi è da rilevare che l’esercizio del diritto di critica, ove sia contesta la sua liceità, può dare luogo a procedimenti penali per i delitti di ingiuria o diffamazione di cui agli artt. 594 e 595 C. P. , reati entrambi perseguibili a querela do parte e la cui competenza spetta oggi al Giudice di Pace.
Tratto da un'articolo del 21-09-2005 |