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Il diritto all’assegno di mantenimento

A seguito della separazione, i coniugi rimangono tenuti all’osservanza dell’obbligo di assistenza materiale.
Il diritto all’assistenza materiale varia, tuttavia, di contenuto: ciò, a seconda che la separazione sia stata o no addebitata al coniuge che si trova in stato di bisogno.

Se non vi è addebito a suo carico, il coniuge che non ha reddito sufficiente può pretendere dall’altro un assegno di mantenimento e, cioè, una prestazione pecuniaria periodica che gli consenta di conservare il livello di vita matrimoniale.


L’insufficienza del reddito rileva anche quando il coniuge abbia una capacità lavorativa specifica, ma sia involontariamente disoccupato ovvero trovi difficoltà a conciliare il lavoro con le esigenze familiari.

E’ irrilevante, inoltre, che il coniuge bisognoso abbia la capacità lavorativa se le concrete possibilità di esplicazione di tale capacità non siano compatibili con le sue attitudini o risultino eccessivamente gravose in relazione al livello di vita matrimoniale.


Ulteriore presupposto del diritto al mantenimento è l’inferiorità della posizione economica del coniuge bisognoso rispetto all’altro coniuge: situazione, questa, valutata tenendo conto anche dei redditi e delle sostanze del coniuge obbligato.


Il coniuge cui sia stata addebitata la separazione ha, invece, diritto solamente agli alimenti legali: ciò ha come presupposto l’incapacità della persona a provvedere alle fondamentali esigenze di vita.


Qualora, infine, la separazione sia stata pronunciata senza addebito, ciascuno dei coniugi può far valere nei confronti dell’altro il diritto al mantenimento, sempre che, è chiaro, sussistano i presupposti dell’insufficienza del reddito e dell’inferiorità economica rispetto all’altro.


Il provvedimento giudiziale che determina il contenuto dell’assegno e ne dispone la corresponsione è una sentenza di condanna (art.
474 c.
p.
c.
): prima di pervenire alla sentenza, ossia al provvedimento che di norma definisce una controversia, può accadere che la corresponsione dell’assegno sia disposta provvisoriamente dal Presidente del Tribunale o dal Giudice Istruttore nel momento in cui vengono adottati provvedimenti urgenti nell’interesse dei coniugi e dei figli (art.
708 c.
p.
c.
).


L’importo dell’assegno di mantenimento indicato nella sentenza può, nel corso del tempo, mutare: esso, infatti, può essere aumentato o diminuito a seconda che muti lo stato di bisogno del beneficiario dell’assegno stesso ovvero peggiorino le condizioni economiche del soggetto tenuto alla corresponsione dell’assegno.

Il mutamento dell’importo dell’assegno di mantenimento è disposto dal Tribunale stesso attraverso una sentenza resa sulla base di una domanda dell’interessato (atto di citazione ordinario) che può essere, come già detto, il beneficiario che chiede una maggiorazione dell’assegno a seguito di problemi economici e di un aggravarsi dello stato di bisogno, ovvero l’obbligato che chiede una riduzione del medesimo alla luce di un deterioramento delle proprie condizioni economiche o di un miglioramento della situazione patrimoniale del beneficiario.
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