La figura giuridica dell’imprenditore e la sua differenza col professionista intellettuale
L’art. 2082 Codice Civile definisce come “imprenditore” colui che esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o di servizi; inoltre, il nostro ordinamento giuridico distingue tra IMPRENDITORE COMMERCIALE ed IMPRENDITORE AGRICOLO.
L’imprenditore è “commerciale” quando svolge attività commerciali e/o industriale (es. attività industriale, di circolazione dei beni, di trasporto, bancarie ed assicurative); esso, invece, è “agricolo” quando è dedito ad attività agricole (es. coltivazione del fondo ed allevamento del bestiame).
Passiamo, ora, all’analisi degli elementi che caratterizzano la figura generale dell’“imprenditore”:
1. la professionalità
tale requisito è legato al fatto che l’attività deve essere svolta in modo continuativo ed abituale e non semplicemente occasionale e sporadico; è, però, possibile svolgere attività stagionali: tali attività sono quelle che possono essere interrotte per determinati periodi imposti dal tipo stesso dell’attività praticata (es. gestione di uno stabilimento balneare);
2. attività economica
l’attività svolta dall’imprenditore deve essere necessariamente “economica”: deve, cioè, essere rivolta alla produzione di beni e di servizi e, per sua natura, dev’essere creativa di ricchezza. Tale attività, oltre ad essere finalizzata alla creazione di beni e di servizi, può essere diretta anche alla distribuzione di beni e di servizi già creati;
3. l’organizzazione
l’imprenditore svolge una attività organizzata, in quanto provvede alla regolamentazione del proprio lavoro e di quello altrui, disciplinandone le caratteristiche e le modalità di svolgimento: d’altra parte, l’art. 2555 c. c. definisce l’azienda come un complesso di beni organizzati dall’imprenditore che, a sua volta, è considerato, ai sensi dell’art. 2086 c. c. , il capo dell’impresa da cui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori;
4. il fine della produzione e dello scambio
l’operato posto in essere dall’imprenditore, come sopra detto, deve essere diretto alla creazione e/o allo scambio di beni e servizi: ciò, al fine di attuare una attività programmata alla circolazione della ricchezza e al diretto soddisfacimento di altrui interessi, nonché, ovviamente, ad un utile ricavo per l’imprenditore stesso.
L’imprenditore, dunque, coincide con quel soggetto che svolge una attività qualificata come economica, organizzata e professionale: l’attività posta in essere da tale soggetto, ovviamente, produce una serie di effetti e conseguenze che, positivi o negativi che siano, si ripercuotono sull’imprenditore stesso.
La figura dell’imprenditore non va confusa con quella del professionista intellettuale: l’imprenditore è un soggetto che svolge una attività organizzata in forma di impresa, mentre il professionista intellettuale non soggiace ad alcuna forma di organizzazione; inoltre, la preparazione intellettuale richiesta ai professionisti è differente e si fonda su basi diverse rispetto a quella propria dell’imprenditore.
La distinzione più importante, comunque, tra imprenditore e professionista intellettuale è quella legata al rischio: l’imprenditore, oltre al rischio di non riuscire a coprire i costi col ricavato della sua attività, corre anche quello di non riuscire a realizzare, utilizzando l’ordinaria diligenza, il risultato richiesto dal proprio cliente.
Tale rischio non è corso dal libero professionista, il quale deve essere remunerato anche quando, nonostante l’utilizzo della diligenza e della perizia propria dell’attività di concetto praticata, non abbia raggiunto l’obiettivo utile fissato dal suo cliente.
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