Il danno esistenziale e la sua risarcibilità
Il danno esistenziale è quel danno che deriva dalla perdita delle attività realizzatrici di un individuo: un soggetto, quindi, subisce un danno esistenziale quando vede compromessa la propria sfera esistenziale che riunisce tutte quelle attività tramite le quali l’individuo si realizza.
Il danno esistenziale, dunque, si realizza quando una persona non è più in grado di svolgere quelle attività che gli consentono di realizzarsi come una essere umano: tale tipologia di danno sfocia, in altre parole, in una rinuncia ad una attività concreta rilevante per il soggetto che subisce tale danno.
Il danno esistenziale, limitando la sfera operativa di una persona, determina una serie di ripercussioni negative e, in modo particolare, è causa di conseguenze poco piacevoli in particolar modo nella sfera relazionale del soggetto.
Questa forma di danno, infatti, ben diversa dal danno biologico o dal danno morale, si traduce in una lesione relazionale di segno negativo; a tal proposito si considerino le seguenti forme di danno esistenziale: 1) danno all’unità ed alla serenità familiare: il danno esistenziale, frutto di una mancata realizzazione dell’individuo, può scaturire dal turbamento della quiete e della serenità del nucleo familiare; a tal proposito, è opportuno richiamare l’art. 29 della Costituzione e la Legge n. 898/70 che da sempre tutelano il diritto alla serenità familiare; costituisce orientamento della moderna giurisprudenza che il danno alla unità e stabilità della famiglia si configuri come danno risarcibile, a livello patrimoniale, ai sensi dell’art. 2043 Cod. Civile, che stabilisce l’obbligo al ristoro dei danni da parte di chiunque causi danno ingiusto con una qualsivoglia condotta dolosa o colposa.
2) danno da ritardo: il ritardo può ingenerare una forma di danno esistenziale in materia contrattuale, in base ai principi che regolano le modalità dell’esatto adempimento delle obbligazioni ed al presupposto di una relazione che intercorre tra i rapporti patrimoniali legati al contratto e la sfera personale dei soggetti che hanno stipulato il contratto; si pensi, a titolo esemplificativo, al danno causato ad un soggetto in seguito alla ritardata consegna di un bene, da effettuarsi tramite trasporto aereo; in questo caso, il vettore è obbligato a risarcire il soggetto per il danno da ritardo, a meno che non provi che il ritardo sia derivato da cause a lui non imputabili.
3) danno alla vita di relazione: tale tipo di danno può essere una manifestazione di danno esistenziale, in quanto esso scaturisce da una menomazione di carattere psico-fisico che limita il soggetto nella sua capacità di concorrere nei vari campi dell’operato umano; in altre parole, il danno alla vita di relazione, inteso come danno esistenziale, coincide con una menomazione che rende difficoltoso o, in casi estremi, impossibile l’inserimento di una persona nei rapporti sociali oppure il mantenimento di tali rapporti a livello normale; il danno alla vita di relazione si manifesta, di solito, attraverso tre diverse forme: 3. a) danno estetico: è, questo, il danno alla integrità fisionomica della persona la quale, quindi, subisce una limitazione nella vita di relazione (si pensi ad un soggetto gravemente sfregiato sul volto); 3. b) danno sessuale: tale danno può derivare dall’impossibilità di un soggetto, uomo o donna che sia, ad avere rapporti sessuali a seguito di malformazioni fisiche o di errati interventi; 3. c) danno edonistico: tale danno è legato ai riflessi negativi che si determinano per una persona vicina ad un soggetto che subisce un evento dannoso; si pensi, a titolo di esempio, alle conseguenze negative che si ripercuotono sul coniuge a seguito della perdita o della menomazione dell’altro.
Il danno alla vita di relazione - al pari del danno alla serenità familiare - è ritenuto, dalla giurisprudenza, risarcibile da un punto di vista patrimoniale ai sensi dell’art. 2043 Cod. Civile.
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