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Adozioni E Permessi

Breve nota alla sentenza n.
104 del 26/03-01/04/03 con la quale la Corte di Cassazione ha attribuito il diritto al riposo giornaliero anche ai genitori che hanno adottato un minore di più di un anno di vita.


Il decreto legislativo n.
151 del 26 marzo 2001 stabilisce che, fino al compimento di un anno di età del bambino, alla madre-lavoratrice spettano giornalmente due permessi di un’ora ciascuno (comunemente definiti per allattamento), qualora la prestazione lavorativa sia superiore alle 6 ore: tali permessi coincidono, di solito, con l’inizio o il termine della giornata lavorativa.

Il permesso concesso alla lavoratrice è di una sola ora quando l’orario giornaliero di lavoro sia inferiore alle 6 ore.


Tali permessi possono essere usufruiti anche dal padre: l’ipotesi ricorre qualora la madre sia morta o affetta da grave infermità; ovvero, nel caso in cui il bambino si affidato al solo padre; ovvero, qualora la madre lavoratrice non se ne avvalga.


I riposi giornalieri di cui al decreto n.
151/2001 sono considerati ore lavorative agli effetti della durata della prestazione e del trattamento retributivo: essi, tuttavia, non incidono sul trattamento delle ferie e sulla 13^ mensilità.


La disciplina dei riposi giornalieri si applica entro il primo anno di vita del bambino.


Tale disciplina trova analoga attuazione anche nei confronti dei bambini adottati o dati in affidamento.


In questo contesto è intervenuto il Legislatore il quale, nel coordinare la disciplina di tutela dei lavoratori connessa alla maternità ed alla paternità, ha ritenuto rilavante, in caso di adozione ed affidamento, non tanto l’età del bambino bensì il momento dell’ingresso del bambino all’interno della sua nuova famiglia.

La Corte di Cassazione ha voluto, infatti, con la sentenza n.
104 del marzo/aprile 2003, tutelare i bisogni affettivi e relazionali del bambino che viene adottato o affidato: il tutto nell’ottica di favorirne lo sviluppo della personalità.


Con tale provvedimento il Supremo Collegio ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.
45, I° comma, della L.
n.
151/2001 nella parte in cui prevede che i riposi giornalieri si applichino, in caso di adozione ed affidamento, entro il primo anno di vita del bambino, anziché entro il primo anno dall’ingresso del minore del bambino.


Attribuendo il diritto al riposo giornaliero in favore del genitore adottante o affidatario, entro il primo anno di ingresso del bambino nel suo nuovo nucleo familiare, il Legislatore - anche in ossequio ai principi di tutela costituzionale di cui agli artt.
3, 29, 30, 31 e 37 Cost.
- è andato oltre il nesso esclusivo legato alle esigenze fisiologiche del bambino, connesse alla sua tenera età, ed ha valutato la necessità di soddisfare i bisogni affettivi e relazionali dell’adottato/affidato al fine di un armonico e sereno sviluppo della sua personalità, attraverso un più duraturo contatto con i nuovi genitori.
Tratto da un'articolo del 18-08-2003
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