Il Contratto Di Agenzia
Il contratto di agenzia, disciplinato dagli articoli 1742-1753 del Codice Civile, è quel contratto con il quale un soggetto – chiamato AGENTE – assume stabilmente l’incarico di promuovere per conto di un altro soggetto – detto PREPONENTE – dietro retribuzione, la conclusione del maggior numero di contratti e di affari in un determinato ramo o settore.
Questo tipo di contratto, che richiede per sua natura la forma scritta, può essere a tempo determinato o indeterminato.
Il contratto di agenzia ha un ruolo di grande importanza nella circolazione dei prodotti e nell’incremento delle attività commerciali in quanto si traduce in una attività diretta ad agevolare o provocare un “incontro” tra un soggetto che offre un determinato bene ed un altro soggetto che domanda proprio quel determinato bene: ed è proprio in questo modo che il contratto di agenzia facilita la “movimentazione” del mercato.
Il contratto di agenzia dà vita:
1. ad un incontro di due soggetti: un agente che è, di norma, un imprenditore commerciale ed un preponente, che può essere sia un imprenditore commerciale che un imprenditore agricolo;
2. ad un rapporto di lavoro “autonomo” in quanto l’agente lavora con personale assunzione del rischio di non concludere affari e, quindi, di non guadagnare nulla; inoltre l’agente è libero di organizzarsi come meglio crede e le direttive del preponente non possono interferire con la sua autonomia;
3. ad un rapporto di carattere “oneroso” in quanto il preponente è tenuto a retribuire l’agente per l’attività espletata: la retribuzione dell’agente viene identificata con la cosiddetta “provvigione” sugli affari conclusi. La provvigione è una percentuale sull’importo lordo degli affari che sono giunti a buon fine; essa, comunque, non esclude che l’agente, in aggiunta, possa percepire un fisso mensile;
4. ad un rapporto a “prestazioni corrispettive”: l’agente è tenuto a tutelare gli interessi del preponente e ad agire con correttezza e lealtà, fornendo al preponente tutte le informazioni sulle condizioni di mercato nella zona assegnata, nonché le notizie utili per valutare la convenienza dei singoli affari. L’agente, che nel suo operato può avvalersi anche di un sub-agente, non può trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo di affari con imprese concorrenti (cd. “esclusiva”). Dal canto suo, il preponente deve agire con lealtà e buona fede, deve fornire la documentazione necessaria per gli affari da concludere, deve corrispondere le provvigioni e consegnare un estratto-conto da cui risulti il lavoro fatto dall’agente; il preponente, inoltre, non può valersi di altri agenti nella stessa zona o per lo stesso ramo di attività (cd. “esclusiva”).
La figura dell’agente non va confusa né con quella del “mediatore”, né con quella del “procacciatore d’affari”.
Il mediatore non opera a favore di nessuna delle due parti: egli si colloca in una posizione di indipendenza ed imparzialità e si limita a favorire un incontro di due soggetti per la conclusione di un affare percependo, in seguito, la provvigione da entrambi proprio perché non è legato a nessuna delle parti; il procacciatore di affari, invece, raccoglie le ordinazioni dei clienti e le trasmette alla ditta da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni.
Tratto da un'articolo del 02-05-2005 |