Esposizione All’amianto E Benefici Pensionistici
Con la sentenza n. 7048/2002, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro ha esaminato la questione relativa alle conseguenze economiche ed ai benefici pensionistici previsti per i lavoratori sottoposti ad esposizione all’amianto che, come è noto, è causa di una delle più importanti malattie professionali: la cd. “asbestosi” (malattia conseguente alla inalazione di polveri d’amianto).
Tale sentenza è scaturita dalla domanda presentata da due persone le quali, deducendo di essere state esposte all’amianto per ragioni di lavoro per più di dieci anni, avevano richiesto i benefici pensionistici previsti dalla L. 257/1992 a carico degli Enti I. N. P. S. ed I. N. A. I. L.
Gli Enti in questione si opponevano alla domanda avanzata dai due lavoratori asserendo, in sintesi, che per il riconoscimento dei benefici pensionistici previsti per le malattie derivanti da amianto (asbestosi), non era sufficiente una esposizione protratta per più di dieci anni, ma era altresì necessario, da un lato, accertare l’entità dell’esposizione al rischio, dall’altro, verificare che tale esposizione avesse determinato concretamente l’insorgenza di un rischio indennizzabile.
Il giudizio di primo grado e quello successivo d’appello si chiudevano con verdetto favorevole ai lavoratori, i quali si vedevano riconosciuti i benefici economici richiesti solo a carico dell’I. N. P. S.
L’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, ritenendo ingiuste le sentenze rese nei precedenti gradi di giudizio, ricorreva alla Corte di Cassazione e ribadiva la propria linea difensiva, asserendo di non aver mai ipotizzato la “generica” concessione dei benefici pensionistici a tutti i lavoratori che in qualche modo lavoravano in luoghi di esposizione all’amianto.
All’esito del giudizio così incardinato, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dall’I. N. P. S. , rinviando il giudizio al nuovo esame della Corte D’Appello; e stabiliva, altresì, che, ai fini del riconoscimento dei benefici pensionistici previsti dalla vigente normativa, non era sufficiente un periodo di lavoro superiore ai dieci anni in ambiente esposto a polveri di amianto, ma si richiedeva, anche ai sensi dell’art. 2697 Cod. Civile, la prova concreta che tale esposizione alle polveri di amianto fosse superiore ai valori-limite stabiliti dalla L. 257/92.
Tratto da un'articolo del 15-02-2003 |