Il Diritto Di Sciopero
Lo SCIOPERO, da sempre mezzo tipico di lotta sindacale, può considerarsi la principale forma di autotutela dei lavoratori.
Tale diritto, costituzionalmente riconosciuto (art. 40 della Costituzione), oltre a costituire uno strumento di garanzia sociale (auto-tutela dei lavoratori), si configura, altresì, come un mezzo politico di grande importanza, in quanto permette la partecipazione dei lavoratori alle scelte economiche, politiche e sociali fatte dallo Stato.
Lo SCIOPERO è un diritto soggettivo e di libertà attribuito a ciascun lavoratore (sia pubblico che privato) che si esercita, senza il bisogno di alcun benestare sindacale, attraverso una astensione totale e concertata dal lavoro da parte di più lavoratori subordinati per la tutela di loro interessi collettivi.
Lo SCIOPERO può avere finalità contrattuali e non contrattuali: ricorre la prima ipotesi quando tale diritto è attuato allo scopo di ‘premere’ sul datore di lavoro per ottenere un trattamento migliore o evitarne uno peggiore; si parla, invece, di finalità non contrattuali, quando lo SCIOPERO deve ricondursi a scopi politici, di protesta o di solidarietà.
Il diritto di SCIOPERO, di norma, non è soggetto ad alcuna limitazione, se non a quella derivante da norme che tutelano posizioni giuridiche inviolabili quali, ad esempio, il diritto alla vita ed alla incolumità personale o la libertà di iniziativa economica.
In tale ‘contesto limitativo’ , il nostro Ordinamento Giuridico ha disposto la specifica disciplina di tale diritto nei cd. ‘servizi pubblici essenziali’: nei servizi, cioè, volti a garantire interessi della collettività quali, ad esempio, l’igiene, la protezione civile, i trasporti, i diritti della persona, i sistemi di comunicazione, ecc. (L. 146/1990).
Nei servizi sopracitati, l’esercizio del diritto di SCIOPERO è consentito nel rispetto di tre condizioni: - la garanzia di un servizio minimo nell’effettuazione delle prestazioni indispensabili attraverso una quota di lavoratori che si astenga dallo sciopero; - preavviso minimo non inferiore a 10 giorni; - indicazione preventiva della durata dello sciopero.
Quali sono le conseguenze dello SCIOPERO sul rapporto di lavoro? L’effettuazione dello SCIOPERO, stante la garanzia costituzionale (art. 40 Cost. ), non comporta di certo la perdita del posto di lavoro, bensì determina la sospensione della prestazione di lavoro da parte dei dipendenti, da un lato, e la sospensione del trattamento retributivo da parte dei datori di lavoro, dall’altro: durante lo SCIOPERO, insomma, il rapporto di lavoro resta in vigore e pienamente operante.
Costituisce la prova di quanto appena asserito il fatto che, durante lo SCIOPERO, l’anzianità di servizio decorre regolarmente e con tutte le relative conseguenze: promozioni, ferie, tredicesima e quattordicesima, scatti di anzianità, trattamento di fine rapporto, ecc.
Tratto da un'articolo del 02-03-2003 |