Il danno da fumo
E’ risaputo che il fumo da tabacco produce moltissimi effetti dannosi per la salute umana, a causa dell’azione combinata della nicotina e del monossido di carbonio.
Il danno che deriva dal fumo delle sigarette colpisce svariati organi del corpo umano: polmoni, fegato, laringe, sistema cardiovascolare: tali effetti lesivi colpiscono anche le gestanti ed il feto.
Quando si parla di danno da fumo, è opportuno distinguere il danno da FUMO ATTIVO e quello da FUMO PASSIVO: ricorre la prima ipotesi quando il danno colpisce direttamente ed incide negativamente sulle condizioni di salute del fumatore; si ha la seconda ipotesi, invece, qualora il danno si ripercuota su colui che, in mancanza di libera scelta, è esposto al fumo altrui (tale seconda circostanza assume rilievo prevalentemente in ambito lavorativo).
In tale contesto, il nostro Ordinamento Giuridico ha dato impulso ad un’azione di carattere preventivo ed informativo: un’azione, cioè, tesa a realizzare una forma di tutela della salute - in ossequio ai principi dettati dall’art. 32 della Costituzione Italiana - e di sicurezza dei prodotti immessi in commercio.
A tale proposito, meritano menzione la L. 428/1990, che ha stabilito che su ogni pacchetto di sigarette sia richiamata l’attenzione del fumatore sui rischi conseguenti il fumo, ed il D. Lgs. n. 115/1995, che ha imposto doveri di controllo e di vigilanza sulla sicurezza dei prodotti da parte delle Autorità Amministrative e del Ministero della Salute.
Il Legislatore italiano, quindi, fa carico ai produttori di tabacco ed alle Autorità Amministrative di un dovere di informazione sui rischi derivanti dal fumo e sulle modalità di prevenzione degli stessi rischi.
In caso di mancanza di tali informazioni, il consumatore può richiedere il risarcimento del danno, sia sotto il profilo del D. P. R. n. 224/1998, che comprende la fattispecie di risarcimento per l’utilizzo di un prodotto difettoso, sia ai sensi degli artt. 32 Cost. e 2043 Cod. Civ. , connessi alla responsabilità civile (di natura extra-contrattuale) ed alla relativa tutela del diritto alla salute.
L’azione risarcitoria da danni da fumo può avvenire, in ambito lavoristico, anche ai sensi dell’art. 2087 Cod. Civ. , nei confronti del datore di lavoro che non abbia ottemperato agli obblighi di protezione dei propri dipendenti non preservandone la salute psico-fisica attraverso il divieto di fumare nell’ambiente di lavoro, così come contemplato dal D. Lgs. n. 242/1996: tale decreto, difatti, stabilisce che, nei luoghi chiusi, il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare misure adeguate per consentire ai lavoratori di godere di aria salubre, anche attraverso il ricorso ad impianti di aereazione.
Il datore di lavoro può essere chiamato a rispondere anche da un punto di vista penale, qualora non adotti accorgimenti idonei contro il fumo da sigaretta: si pensi, a titolo esemplificativo, ai reati di cui agli artt. 635 Cod. Pen. (danneggiamento aggravato di beni, aria salubre e salute) e 590 Cod. Pen. (lesione personale colposa di soggetto esposto al fumo).
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