La Patente Speciale
Per il conseguimento della patente di guida speciale è necessario sottoporsi a visita per l’accertamento dell’idoneità alla guida presso una specifica commissione, la Commissione Medica Locale, che si trova presso l'Azienda sanitaria del proprio capoluogo di provincia. Ogni Commissione è composta da due membri effettivi e da due supplenti, medici in attività di servizio designati dalle amministrazioni competenti.
Qualora debbano essere sottoposti a visita mutilati e minorati fisici e psichici, la composizione di detta Commissione viene integrata con la partecipazione di un ingegnere della Direzione Generale della Motorizzazione Civile (M. C. T. C. ), nonché di un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione. Inoltre, la Commissione Medica Locale, sempre nel caso in cui sia sottoposto a visita di idoneità un soggetto fisicamente o psichicamente minorato, ha facoltà di acquisire il parere di altri sanitari esterni, conservando pur sempre, nell'ambito della sua discrezionalità tecnica, piena autonomia di giudizio.
La Commissione Medica Locale (C. M. L. ) provvede, attraverso il proprio Ufficio di Segreteria, a convocare per gli opportuni accertamenti sanitari il candidato che ne abbia fatto richiesta. L'interessato che ne faccia richiesta può, a sue spese, essere assistito, durante la visita, da un medico di fiducia. Terminata la visita, la Commissione Medica Locale provvede a consegnare all’interessato il certificato attestante l’idoneità o la non idoneità alla guida, ovvero ad inoltrarlo al medesimo per posta, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel caso in cui il candidato al conseguimento della speciale patente di guida non risulti idoneo, egli potrà presentare avverso il provvedimento della Commissione Medica Locale, entro trenta giorni dalla comunicazione di diniego dell’idoneità, apposito ricorso amministrativo al Ministro dei Trasporti, il quale deciderà sulla scorta del giudizio espresso dalla Commissione Medica Centrale. La Commissione Medica Centrale, inoltre, su espressa richiesta del Ministero, è altresì chiamata ad esprimere il proprio parere su particolari aspetti dell'idoneità psichica e fisica alla guida del soggetto richiedente, nonché sul coordinamento e sull'indirizzo della attività delle Commissioni Mediche Locali. Nel caso in cui il ricorso sia presentato da soggetto mutilato o minorato fisico, la legge prevede che il Ministro dei Trasporti si avvalga altresì della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione.
Qualora, decorsi 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che il Ministero abbia comunicato la propria decisione, in virtù del principio del silenzio – rigetto, il ricorso amministrativo si intende respinto a tutti gli effetti.
Il candidato che si veda respingere il proprio ricorso dal Ministero potrà tuttavia impugnarlo davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente. In tal caso dovrà proporre ricorso giurisdizionale, entro 120 giorni dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto impugnato, a seguito del quale prenderà avvio il procedimento davanti all’Autorità Giudiziaria.
Tratto da un'articolo del 27-02-2003 |