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Il Lavoro A Progetto

Il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n.
276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n.
30), ha disciplinato, agli artt.
61-69, la nuova tipologia di contratto di lavoro introdotta dalla Riforma Biagi in sostituzione dei cosiddetti Co.
Co.
Co.
Secondo la nuova normativa, ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’articolo 409, n.
3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa.


Con una propria Circolare esplicativa (Circolare 8 gennaio 2004 - Disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative nella modalità c.
d.
a progetto), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che la nuova tipologia contrattuale, oltre al requisito del progetto, programma di lavoro o fase di esso, che costituisce la modalità organizzativa della prestazione lavorativa, resta caratterizzata dalla autonomia del collaboratore nello svolgimento della propria attività lavorativa, dalla necessaria coordinazione con il committente, nonché dalla irrilevanza del tempo impiegato per l'esecuzione della prestazione.

Infatti, nell'ambito del progetto o del programma, la definizione dei tempi di lavoro e delle relative modalità deve essere rimessa al collaboratore, in quanto l'interesse del creditore-committente è l’ottenimento del risultato pattuito.


Dal lavoro a progetto si distingue la tipologia del lavoro occasionale, che comprende i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare, sempre con il medesimo committente, sia superiore a 5 mila Euro.
Si tratta di collaborazioni coordinate e continuative alle quali, data la loro limitata portata, si è ritenuto di non estendere l’applicazione della nuova disciplina e per le quali, dunque, non sussiste alcun riferimento ad un progetto.
Tali rapporti di collaborazione si distinguono sia dalle prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti di cui agli artt.
70 e segg.
del D.
Lgs.
n.
276/2003, sia dalle attività di lavoro autonomo occasionale vero e proprio, ossia dove non si riscontra un coordinamento ed una continuità nelle prestazioni e che, proprio per questa loro natura, non sono soggette agli obblighi contributivi previsti per le collaborazioni coordinate e continuative, bensì a quelli di cui all'art.
44, comma 2, del D.
L.
n.
269/2003, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n.
326.


Il Ministero ha, inoltre, precisato che sia la previsione della fattispecie dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa c.
d.
a progetto, sia quella di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa c.
d.
a carattere occasionale ex articolo 61, comma 2, del D.
Lgs.
n.
276/03, non hanno comportato l'abrogazione delle disposizioni del contratto d'opera disciplinato dagli artt.
2222 e segg.
del Codice Civile.
Ne consegue che, qualora un prestatore d'opera superi, nei rapporti con uno stesso committente, uno dei due limiti previsti dall'art.
61, comma 2, del D.
Lgs.
n.
276/03, detto rapporto non dovrà necessariamente essere qualificato come collaborazione a progetto o a programma, ma si dovrà verificare se, nel caso concreto, quel soggetto abbia reso una o più prestazioni d'opera ai sensi dell'art.
2222 e segg.
del Codice Civile.


Quanto,poi, agli aspetti previdenziali del lavoro a progetto e del lavoro occasionale, l'INPS ha emanato una Circolare (Circolare 22 gennaio 2004, n.
9 - D.
Lgs.
10 settembre 2003, n.
276 - artt.
61 e segg.
- Lavoro a progetto – L.
24 novembre 2003, n.
326, art.
44 - Esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e incaricati delle vendite a domicilio) con la quale, in primo luogo, si sottolinea che la nuova disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative non comporta modifiche in ordine a modalità e termini di versamento dei contributi, individuazione della base imponibile, accredito della contribuzione e prestazioni previdenziali dei collaboratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art.
2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n.
335.


Per quanto riguarda il lavoro occasionale, l'INPS ha ricordato che l’art.
44 del D.
L.
30 settembre 2003, n.
269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n.
326, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio sono iscritti alla Gestione separata istituita presso l’INPS solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad Euro 5.
000 e che, per il versamento dei contributi da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale, si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi.

Conseguentemente, in riferimento ai redditi da lavoro autonomo, dal 1° gennaio 2004 saranno assoggettati all’obbligo assicurativo e contributivo presso la Gestione separata non solo i percettori di redditi derivanti dall’esercizio, per professione abituale, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle d’impresa (i c.
d.
professionisti privi di cassa), ma anche i lavoratori autonomi occasionali, percettori di redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, fiscalmente classificati tra i redditi diversi di cui all’art.
67, comma 1, lettera l, del TUIR.


Per il lavoratore autonomo occasionale, come per i venditori a domicilio, l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata e del pagamento dei relativi contributi, nella misura fissata per le diverse tipologie di assicurati, è subordinato al raggiungimento di un reddito annuo, derivante da dette attività, superiore ad Euro 5000, a prescindere dal numero dei committenti delle prestazioni occasionali.
Tratto da un'articolo del 02-02-2004
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