Anoressia e invalidità civile
Con la sentenza n. 6500/2002, la Cassazione Civile – Sezione Lavoro, prendendo in esame la sindrome di anoressia ai fini della domanda di invalidità civile e dei relativi emolumenti economici, ha aperto una interessante discussione in tema di invalidità e disturbi alimentari.
Infatti, rigettata la tesi che negava ad una donna affetta da anoressia il diritto alle provvidenze assistenziali argomentando che la patologia anoressica, sulla base della tabella allegata al D. M. 5/2/92 del Ministero della Sanità, comporta una inabilità parziale compresa tra il 41% e il 50%, e che lo stesso D. M. prevede che le sindromi psichiche che si riflettono in disturbi del comportamento debbano essere associate ad un danno organico cerebrale dimostrabile mediante appositi esami clinico-diagnostici, la Corte di Cassazione ha assunto un differente orientamento.
La Suprema Corte, infatti, ha ritenuto applicabile alle prestazioni assistenziali in materia di invalidità civile il principio di diritto, già affermato con riferimento alle prestazioni previdenziali a carico dell’INPS, secondo cui “in sede di valutazione della capacità di lavoro ai fini della sussistenza del diritto all’assegno ordinario di invalidità disciplinato dall’art. 1 della Legge 12/6/1984 n. 222, si deve tenere conto del quadro morboso complessivo del soggetto assicurato e non delle singole manifestazioni morbose considerate l’una indipendentemente dalle altre, né può procedersi ad una somma aritmetica delle percentuali di invalidità relative a ciascuna delle infermità riscontrate, dovendosi invece compiere una valutazione complessiva delle stesse con specifico riferimento alla loro incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente, nel senso che potrebbe essere svolta dall’assicurato, per età, capacità ed esperienza, senza esporre ad ulteriore danno la propria salute (Cass. N. 5934 del 20/6/94).
Ed ancora, la Corte di Cassazione ha sostanzialmente ritenuto che detto principio di diritto trovasse ampia conferma nello stesso D. M. 5/2/92; il quale, infatti, espressamente prevede che “nel caso di infermità plurime” vi possono essere “invalidità dovute a menomazioni multiple per infermità tabellate e/o non tabellate (che) possono risultare da un concorso funzionale di menomazioni (quando interessano lo stesso organo) ovvero da una semplice loro coesistenza…. In alcuni casi il concorso è direttamente tariffato in tabella … In tutti gli altri casi, valutata separatamente la singola menomazione, si procede a valutazione complessiva; che non deve di norma consistere nella somma aritmetica delle singole percentuali, bensì in un valore percentuale proporzionale a quello tariffato per la perdita totale anatomo-funzionale dell’organo o dell’apparato”.
Nel caso in cui il concorso non sia direttamente tariffato in tabella, la questione va risolta con una valutazione complessiva, sulla base del generale disposto nell’art. 12 della L. 112/71 (che parla solo di una “totale inabilità lavorativa” accertata in sede di “visita medico-sanitaria”) e secondo il principio di diritto elaborato dalla Suprema Corte per le prestazioni dovute dall’INPS.
Pertanto, alla luce delle precedenti considerazioni, la Corte di Cassazione ha ritenuto che nel caso di specie la coesistenza di una infermità tabellata (anoressia) con altre non tabellate, quali “deficit intellettivo”, “sindrome psico-patologica” ed eccessiva “magrezza”, tali da costituire un complesso quadro patologico inemendabile, su cui si innestano disturbi del comportamento, giustificasse la percentuale di invalidità in precedenza riconosciuta da diverse Commissioni mediche (100%), con conseguente diritto alle relative provvidenze economiche.
|