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Questo sito, ideato e realizzato dall'A.N.M.I.C., sede provinciale di Pescara, presentando sia aspetti generali dell'invalidità civile che approfondimenti di alcune tematiche, vuole essere un utile strumento per coloro che si accostano per la prima volta al mondo dell'handicap e per quanti vogliono tenersi costantemente aggiornati sulle normative riguardanti l'invalidità civile.

I riposi per allattamento e il congedo per la malattia del figlio

I riposi giornalieri per allattamento, già previsti dalla L.
1204/1971 (il cd.
periodo di allattamento) ed ora contemplati e rideterminati dal D.
Lgs.
n.
151/2001, consentono alla madre lavoratrice dipendente di usufruire di due permessi retribuiti di un’ora ciascuno, giornalieri, fino al compimento di un anno di età da parte del bambino.


Questi riposi giornalieri, definiti per allattamento, competono indipendentemente dall’allattamento e dal fatto che questo avvenga in modo naturale o artificiale: col riposo per allattamento, insomma, il legislatore ha riconosciuto al bambino il diritto ad un arco di tempo di attenzioni a sé personalmente dedicato.


Come detto, la lavoratrice madre può usufruire di due permessi al giorno di un’ora ciascuno; il permesso, però, diventa di una sola ora quando l’orario di lavoro giornaliero è inferiore alle sei ore.

Questo criterio trova applicazione anche qualora la lavoratrice sia occupata a tempo parziale (cd.
part-time).


In virtù dell’anzidetto D.
Lgs.
n.
151/2001, anche il padre lavoratore dipendente può usufruire di tali riposi e del relativo trattamento economico (erogato dall’I.
N.
P.
S.
); ciò, tuttavia, solo in determinati casi:
1.
qualora la madre, lavoratrice dipendente, scelga di non avvalersene;
2.
qualora il figlio si affidato solo al padre (ad esempio nell’ipotesi di decesso o di grave infermità della madre);
3.
qualora la madre non sia una lavoratrice dipendente (sia, ad esempio, una lavoratrice autonoma).


In caso di parto gemellare, i permessi per allattamento sono raddoppiati.


I riposi giornalieri per allattamento spettano anche ai genitori adottivi o affidatari, fino al primo anno di vita del bambino.


In base al sopracitato D.
Lgs.
n.
151/2001, inoltre, entrambi i genitori possono, alternativamente, astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino (cd.
congedo per la malattia del figlio).

Col termine malattia si intende sia la fase acuta di alterazione patologica, sia la fase di convalescenza nella quale il bambino, superati i sintomi acuti, deve recuperare le proprie condizioni.


L’astensione da lavoro riguarda i genitori di bambini di età inferiore a 3 anni o di età compresa tra i 3 e gli 8 anni.

Qualora l’astensione riguardi i bambini di età inferiore a 3 anni, essa può avvenire senza alcun limite di durata complessiva: in questa ipotesi, i genitori perdono il diritto alla retribuzione, ma mantengono il diritto alla contribuzione figurativa.

Qualora l’astensione avvenga durante le malattie del bambino di età compresa tra i 3 e gli 8 anni, essa può avvenire nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore: anche in questa seconda ipotesi i genitori, pur mantenendo una copertura contributiva ridotta, perdono il diritto alla retribuzione.
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