Le Agenzie Per Il Lavoro
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 276/2003 (c. d. Riforma Biagi), con Decreto del 23 dicembre 2003 (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – G. U. del 3 marzo 2004, n. 52) ha istituito un apposito Albo delle Agenzie per il Lavoro, finalizzate allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale.
Secondo il citato decreto, per ottenere l'iscrizione all'Albo, le Agenzie devono possedere determinati requisiti giuridici ed, in particolare:
- in linea generale, la costituzione nella forma di società di capitali ovvero cooperativa o consorzio di cooperative, italiana o di altro Stato membro della Unione europea, nonché la sede legale o una propria dipendenza nel territorio dello Stato o di altro Stato membro della Unione europea (per le agenzie di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale e' ammessa anche la forma della società di persone);
- la disponibilità di locali idonei allo specifico uso, oltre che di adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali;
- l'assenza di condanne penali in capo agli amministratori, anche non definitive, per alcuni delitti specificamente previsti;
- l'interconnessione con la Borsa Continua Nazionale del Lavoro di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 276, attraverso il raccordo con uno o più nodi regionali, nonché l'invio alla Autorità concedente di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro (la Borsa Continua Nazionale del Lavoro costituisce un sistema di incontro tra domanda e offerta di lavoro basato su una rete di nodi regionali, alimentato da tutte le informazioni utili a tale scopo immesse liberamente sia dagli operatori pubblici e privati, autorizzati o accreditati, sia direttamente dai lavoratori e dalle imprese);
- il rispetto delle disposizioni a tutela del diritto del lavoratore alla diffusione dei propri dati.
- specifici requisiti finanziari.
Con il successivo Decreto del 5 maggio 2004 (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – G. U. del 2 luglio 2004, n. 153), il Ministero ha, quindi, posto le norme fondamentali in materia di competenze, locali, pubblicità e trasparenza delle Agenzie.
Con riferimento al personale, è specificato che debba essere dotato di adeguate competenze professionali di durata non inferiore a due anni, nel campo della gestione o della ricerca e selezione del personale o della fornitura di lavoro temporaneo o della ricollocazione professionale o dei servizi per l'impiego o della formazione professionale o di orientamento o della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro o nel campo delle relazioni sindacali.
L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro da almeno due anni costituisce titolo idoneo alternativo all'esperienza professionale.
Inoltre, le Agenzie devono essere in possesso di locali ed attrezzature d'ufficio, informatiche e collegamenti telematici idonei allo svolgimento dell'attività prevista dal decreto istitutivo.
In materia di pubblicità e trasparenza, è previsto che all'esterno e all'interno dei locali delle unità organizzative siano indicati in modo visibile gli estremi dell'autorizzazione e dell'iscrizione nell'albo, l'organigramma delle funzioni aziendali con le specifiche competenze professionali ed il responsabile della unità organizzativa.
Infine, con la Circolare 24 giugno 2004, n. 25 (G. U. del 20 giugno 2004, n. 151), il medesimo Ministero ha fornito chiarimenti e precisazioni in ordine ai requisiti previsti in capo alle Agenzie per il Lavoro dai decreti 23 dicembre 2003 e 5 maggio 2004.
In particolare, è stato chiarito che:
- le attività dell'Agenzia del Lavoro non costituiscono oggetto sociale esclusivo della Agenzia autorizzata alla specifica attività, a differenza di quanto accadeva nella normativa previgente;
- tutte le attività oggetto di autorizzazione devono essere svolte direttamente dai soggetti autorizzati, attraverso le proprie strutture e il proprio personale dipendente; è, infatti, fatto divieto di trasferimento o di concessione dell’autorizzazione a soggetti terzi, anche a titolo non oneroso ovvero di ricorso a contratti commerciali per cedere a terzi anche parte dell'attività oggetto della autorizzazione, compresa l'attività di commercializzazione.
E' vietata l'esternalizzazione, cioe' l'attribuzione a terzi, dello svolgimento di attività oggetto di autorizzazione, e quindi anche della attività di ricerca e selezione dei candidati, della gestione delle banche dati, della stipulazione e del procacciamento di contratti.
Altri chiarimenti sono forniti in materia di prevalenza dell'oggetto sociale; saltuarietà dell'attività autorizzata; sospensione e revoca; competenze professionali; locali; disciplina transitoria dal lavoro temporaneo alla somministrazione di lavoro.
Tratto da un'articolo del 07-09-2004 |