La Contribuzione Figurativa
I contributi costituiscono la più importante forma di finanziamento del sistema previdenziale.
Il nostro ordinamento giuridico distingue quattro categorie di contributi: 1. i contributi obbligatori: sono quelli versati dal datore di lavoro per coloro che svolgono attività retribuita alle sue dipendenze; 2. i contributi da riscatto: sono quelli versati o dal datore di lavoro o dal lavoratore che consentono a quest’ultimo di regolarizzare periodi lavorativi non coperti da contribuzione; 3. i contributi volontari: sono quelli versati direttamente e spontaneamente dal lavoratore che, pur avendo cessato di lavorare, continua a versare contributi per rafforzare la sua posizione assicurativo-previdenziale; 4. i contributi figurativi: sono versati per periodi durante i quali il lavoratore non ha prestato la propria attività per cause indipendenti dalla sua volontà.
I contributi figurativi, da calcolare in modo commisurato al trattamento retributivo di base annuo, sono riconosciuti d’ufficio qualora il lavoratore, per determinati periodi, abbia usufruito di pensione o assegno di invalidità, ovvero di indennità di disoccupazione, oppure di assistenza antitubercolare o di integrazioni salariali.
Tali contributi sono, invece, riconosciuti a domanda dell’interessato per i periodi di inattività lavorativa causata da servizio militare, gravidanza, malattia e/o infortunio, aspettativa non retribuita per la copertura di cariche pubbliche, persecuzioni politiche o razziali, fallimento dell’azienda cagionata da calamità naturali.
La contribuzione figurativa è, altresì, riconosciuta a domanda del lavoratore per i periodi di sospensione di lavoro o di riduzione dell’orario nei quali si sia verificato l’intervento della integrazione salariale ad opera della Cassa Integrazione Guadagni e, nella ipotesi di maternità: a) per i periodi di astensione facoltativa dal lavoro - per qualsiasi ragione - entro il primo anno di vita del bambino (da fruire anche dal padre lavoratore in alternativa alla madre); b) per i periodi di permesso per malattia del bambino fino a tre anni di età (da fruire dal padre lavoratore in alternativa alla madre).
I contributi figurativi si delineano come una forma di contribuzione fittizia, riconosciuta ai lavoratori, come già detto, durante determinati periodi nei quali non hanno potuto prestare attività lavorativa per motivi ritenuti degni di “tutela sociale”.
La contribuzione figurativa può essere di copertura, di integrazione o di incremento: è di copertura quando è rivolta a sostituire la retribuzione completamente mancante; ha il carattere dell’integrazione quando interviene a ricostituire l’integrità di una retribuzione decurtata a causa dell’evento che ha determinato l’impossibilità di prestare l’attività lavorativa; la contribuzione figurativa opera come incremento nel settore agricolo.
Tratto da un'articolo del 02-02-2004 |