La Risarcibilità Del Danno Biologico Negli Infortuni Sul Lavoro E Nelle Malattie Professionali
La Dottrina e la Giurisprudenza definiscono il danno biologico come quel danno rappresentato dalle lesioni subite da un soggetto alla propria integrità psico-fisica ed alla propria salute: un danno, questo, che per la sua portata obbliga chi lo ha cagionato a corrispondere un risarcimento alla luce del fatto che la salute e l’integrità di un individuo costituiscono diritti primari assoluti (art. 32 Cost. ). Il danno biologico fa riferimento ad una menomazione di qualsiasi natura (deturpazioni, invalidità, malattie nervose, alterazioni mentali) che colpisce un individuo e che incide negativamente non solo sulla sua capacità lavorativa e di guadagno e, quindi, sulla sua facoltà di produrre ricchezza, ma anche sulle sue funzioni naturali di carattere sociale, culturale, estetico e biologico, ledendo – in questo modo - la vita di relazione del soggetto stesso. A tal proposito, va tenuto presente che al danno biologico è connesso quel complesso di limitazioni che una persona subisce, in conseguenza dello stesso, nello svolgimento della vita normale e nei suoi vari interessi ed aspetti, nonché le “sofferenze dell’animo” patite dal soggetto in dipendenza della limitazione stessa.
Come già osservato in precedenza il danno biologico alla luce di un generale e consolidato principio di diritto, costituisce un danno risarcibile e lo è anche quando la lesione sia derivata o, comunque, connessa all’attività lavorativa. Il decreto legislativo n. 38 del 23. 02. 2000, recante le disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni su lavoro e le malattie professionali, dispone la risarcibilità della menomazione all’integrità psico-fisica causata da infortunio sul lavoro o da malattia professionale (art. 13). Per definizione l’infortunio professionale è riferibile ad ogni tipo di lesione originata, in occasione del lavoro, da causa violenta che determini la morte di una persona o ne menomi la capacità lavorativa temporaneamente o permanentemente; la malattia professionale è, invece, legata ad un evento dannoso – frutto dell’attività lavorativa – che agisce ed incide negativamente sulla capacità lavorativa e sullo stato di salute dell’individuo. Come già detto, le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro legittimano la richiesta di risarcimento del danno biologico attraverso un indennizzo che si traduce nella corresponsione di un capitaleovvero di una rendita ciò a seconda dell’entità del danno. Volendo semplificare possiamo dire che dal 01. 01. 2000 l’I. N. A. I. L. , in caso di “danno biologico”, eroga l’indennizzo in “capitale” se la menomazione è di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% (secondo una tabella delle menomazioni predeterminata); in “rendita” se la menomazione è in misura pari o superiore al 16%.
Tratto da un'articolo del 23-08-2002 |