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Questo sito, ideato e realizzato dall'A.N.M.I.C., sede provinciale di Pescara, presentando sia aspetti generali dell'invalidità civile che approfondimenti di alcune tematiche, vuole essere un utile strumento per coloro che si accostano per la prima volta al mondo dell'handicap e per quanti vogliono tenersi costantemente aggiornati sulle normative riguardanti l'invalidità civile.

Le Prestazioni Del Servizio Sanitario Nazionale: Le Cure Termali

Il Servizio Sanitario Nazionale, tra le sue funzioni, ha quella di erogare a tutti i cittadini una serie di prestazioni sanitarie di carattere assistenziale (Decreti Lgs.
vi nn.
502/92 e 229/99) con finalità di prevenzione (ad esempio, le vaccinazioni), di cura (ad esempio, l’assistenza specialistica presso ambulatori; l’assistenza medica generica, tramite la figura del medico di base) e di riabilitazione (ad esempio, i numerosi centri di recupero delle attività funzionali di soggetti affetti da minorazioni psico-fisiche).


Tra le prestazioni erogate dal Servizio Sanitario, vanno comprese le cure termali (aereosol, idropiniche): tali cure, tuttavia, devono avere come obiettivo il raggiungimento di finalità terapeutiche e riabilitative e non semplicemente preventive o climatiche.


Le cure termali sono disciplinate dalle Leggi nn.
638/83, 8/90 e 412/91 e, da ultimo, dal decreto 15.
12.
1994 del Ministero della Sanità, che ha individuato tutte le patologie che possono trovare giovamento da dette cure, distinguendo le malattie reumatiche, ginecologiche, otorinolaringoiatriche, dermatologiche e respiratorie.


Secondo tali normative, le cure termali, comprensive di un ciclo di due settimane (12/15 giorni), sono richiedibili da qualsiasi cittadino (cd.
utente) – lavoratore dipendente pubblico o privato - in modo molto semplice e veloce: è, infatti, sufficiente, la certificazione del medico di base, indicante la diagnosi e la terapia, che l’interessato deve consegnare al centro termale, previo pagamento del ticket, se non ne è esente.
A tale ultimo proposito, ricordiamo che l’art.
52 della Legge Finanziaria per il 2003
ha introdotto il ticket di Euro 50,00 per la fruizione delle cure termali.
Sono esclusi da questo obbligo gli invalidi civili totali (con invalidità del 100%), gli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, i grandi invalidi per servizio ed altre categorie.


Le cure termali, di regola, devono essere effettuate nel periodo di ferie o di congedo ordinario; tuttavia, va detto che, secondo la Giurisprudenza, qualora il lavoratore si sottoponga alle cure termali nel periodo destinato alle ferie, egli può richiedere al datore di lavoro il pagamento dell'indennità sostitutiva di ferie, qualora provi che quelle cure non gli abbiano consentito di realizzare la finalità propria delle ferie e, cioè, l’effettivo godimento di un periodo di riposo.


Può accadere che, per determinati motivi (ad esempio un’urgenza terapeutica) le cure termali non siano differibili fino al periodo delle ferie prestabilito dal Datore di Lavoro o siano incompatibili con tale periodo; in questo caso, la Dottrina e la Giurisprudenza attribuiscono al lavoratore il diritto di fruire delle cure, purché le stesse risultino prescritte ed adeguatamente motivate dal medico specialista per effettive esigenze, terapeutiche o riabilitative, immediate e, comunque, non compatibili col periodo di ferie stabilito dal Datore di Lavoro.

Qualora si verifichi tale seconda circostanza, va detto che:
1) le cure termali devono avere inizio entro 30 giorni dalla richiesta del medico curante;
2) il lavoratore ha diritto a percepire, per tutto il periodo di svolgimento delle cure termali e di assenza dal lavoro, il trattamento economico di malattia ex art.
2110 Cod.
Civile (In caso di….
… malattia….
… è dovuta al prestatore di lavoro …….
un’indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dagli usi o secondo equità….
).
Tratto da un'articolo del 08-03-2003
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