L’infortunio Sul Lavoro “da Sforzo” E L’infarto Da Sforzo Lavorativo
Gli articoli 2 e 210 del Testo Unico n. 1124/1965 sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali definiscono l’infortunio sul lavoro come quell’infortunio prodottosi per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o una inabilità permanente o temporanea al lavoro.
Si ha “occasione di lavoro” quando l’infortunio è avvenuto a causa dell’attività lavorativa ovvero durante lo svolgimento della stessa: ciò, in virtù del fatto che l’attività lavorativa ha creato un “rischio specifico” a cui il lavoratore è esposto.
La “causa violenta” è, invece, costituita dal “fattore” che ha determinato l’evento lesivo: si pensi, ad esempio, ad una polmonite (evento lesivo) originata da una improvviso abbassamento di temperatura (causa violenta) in un ambiente di lavoro adibito alla refrigerazione dei cibi.
Con la sentenza n. 12798/2000, la Corte di Cassazione ha stabilito che, nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, qualora lo sforzo messo in atto dal lavoratore in una delle situazioni tipiche ed abituali del suo lavoro, per vincere una resistenza collegata all’ambiente di lavoro, determini un infarto cardiaco, con conseguenze invalidanti o letali, tale infarto costituisce “causa violenta” di infortunio ed è, pertanto, meritevole di indennizzo.
La sentenza è scaturita da un caso particolare: un lavoratore, nell’esercizio delle sue mansioni, era stato colto da malore; dopo tale malessere, il soggetto aveva ripreso la propria attività per portare a termine il proprio lavoro, intercorrendo, però, in un secondo malore con infarto e conseguente decesso.
L’anzidetta sentenza resa dalla Suprema Corte è molto importante in quanto riafferma il principio della risarcibilità degli “infortuni da sforzo”.
Gli “infortuni da sforzo” rientrano nella categoria più ampia degli infortuni sul lavoro e sono quei particolari infortuni caratterizzati dal fatto che l’evento lesivo (morte, malattia o altra inabilità) è causato da uno “SFORZO”.
Lo “sforzo” è definibile come la “causa violenta” dell’infortunio e coincide con un comportamento umano posto in essere dal lavoratore stesso e volto a vincere una resistenza della prestazione o dell’ambiente di lavoro: un comportamento umano che, però, danneggia l’equilibrio fisico del lavoratore.
Lo “sforzo” indennizzabile, dunque, si traduce in una condotta - non necessariamente eccezionale o straordinaria - che involge una brusca rottura di un “equilibrio organico esistente” e dà luogo a conseguenze invalidanti o letali per il lavoratore, con conseguente diritto per quest’ultimo o per i suoi eredi di beneficiare delle prestazioni economiche previste dalla legge.
Tratto da un'articolo del 15-02-2003 |