Il Processo Previdenziale
Il processo previdenziale riguarda tutte le controversie riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari, nonché ogni altra forma di previdenza ed assistenza obbligatoria quale, nel nostro caso, ogni questione relativa a pensioni o assegni di inabilità ed alla indennità di accompagnamento in favore dei mutilati e degli invalidi civili.
Tale tipo di controversia, disciplinata dagli articoli 442/447 del Codice di Procedura Civile, ha inizio con la presentazione di un ricorso: detto atto deve essere depositato presso il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, che ha sede nel capoluogo della circoscrizione del Tribunale nella quale risiede colui che dà inizio al giudizio ed è il beneficiario-destinatario di quanto richiede.
A questo proposito, si fa presente che una consolidata Giurisprudenza ritiene che tale competenza sia inderogabile.
Il ricorso, depositato nella cancelleria assieme ai documenti in esso indicati, è esaminato dal Giudice competente (il Giudice del Lavoro) il quale fissa, con decreto, l’udienza di comparizione-discussione nella quale, di solito, vi è la nomina o il giuramento di un Consulente Tecnico nominato dal Magistrato e scelto in appositi Albi: a tale Consulente spetta il compito di compiere una serie di accertamenti tecnici che agevolino l’Autorità Giudiziaria nella decisione da prendere.
Nel processo previdenziale, dunque, il Giudice si fa assistere da un Consulente Tecnico dallo stesso nominato: questo perito è chiamato a compiere una indagine globale le cui risultanze, poi, saranno trascritte in una apposita relazione (cd. consulenza tecnica d’ufficio) da sottoporre all’esame discrezionale del Magistrato.
Alle indagini compiute dal Consulente nominato dal Giudice possono prendere parte e spiegare osservazioni ed interventi i Consulenti Tecnici di parte: esperti, costoro, nominati direttamente dalle parti in causa, la cui presenza è finalizzata alla tutela della posizione del soggetto da cui sono stati nominati.
Il ricorso ed il decreto di fissazione dell’udienza sono notificati alle controparti a cura del ricorrente.
Il processo previdenziale termina, di solito, col deposito e l’esame della C. T. U. (consulenza tecnica d’ufficio), che sfociano in una sentenza che, ai sensi dell’art. 447 c. p. c. , è provvisoriamente esecutiva.
Il ricorso giudiziario relativo ad una controversia derivante dall’applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, le pensioni e gli assegni di inabilità, le pensioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, etc. etc. deve essere necessariamente preceduto dall’espletamento di un iter amministrativo prescritto da Leggi Speciali.
L’art. 443 C. p. c. stabilisce, difatti, che la domanda giudiziaria in tema di controversie previdenziali può essere presentata - a pena di procedibilità - solo quando siano stati compiuti i procedimenti stabiliti dalle Leggi Speciali per la composizione in sede amministrativa della controversia o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato promosso il ricorso amministrativo.
Qualora sia presentato un ricorso giudiziario senza l’espletamento dell’iter amministrativo, il Giudice, nella prima udienza, rileva l’improcedibilità della domanda, sospende il giudizio e fissa un termine di 60 giorni entro il quale il ricorrente deve presentare il ricorso in via amministrativa.
Tratto da un'articolo del 18-08-2003 |