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Il Contratto Di Lavoro Intermittente O Lavoro A Chiamata

Il decreto legislativo n.
276 del 10.
09.
2003, attuativo della L.
30/2003 (RIFORMA BIAGI), ha introdotto, nel mondo del lavoro, una nuova tipologia contrattuale: quella del cd.
lavoro intermittente o lavoro a chiamata (artt.
33 e 34 Decreto Lgs.
vo n.
276/03).


Il lavoro intermittente (o a chiamata) è un contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro il quale, dal canto suo, può utilizzarlo per svolgere una attività lavorativa quando effettivamente ne ha bisogno e vi sia la necessità.

Questo tipo di contratto, la cui funzione è certamente quella di ridurre il tasso di disoccupazione che in questi ultimi anni si è piuttosto accresciuto, può essere stipulato:
- con i giovani disoccupati con meno di 25 anni;
- con i lavoratori che siano stati licenziati o siano iscritti nelle liste di mobilità come disoccupati che abbiano superato il 45esimo anno di età.


Il contratto di lavoro intermittente, quindi, consente al datore di lavoro di poter usufruire di manodopera quando ve ne sia la necessità: il datore di lavoro, nello stipulare questo particolare contratto di lavoro, si obbliga a corrispondere al lavoratore una indennità di disponibilità.


Questa particolare indennità, introdotta dalla Legge Biagi, spetta al lavoratore solo se quest’ultimo dichiara la propria disponibilità a rispondere alle “chiamate” del datore di lavoro, quando, cioè, quest’ultimo necessiti di manodopera lavorativa: tale indennità, stabilità direttamente dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, si concretizza in un importo mensile soggetto a contributi che, però, non spetta in caso di malattia o altro impedimento del lavoratore, oppure in caso di rifiuto del lavoratore a rispondere alla “chiamata” del datore di lavoro.


A tal proposito, è opportuno far presente che qualora il lavoratore, contrariamente a quanto stabilito dal contratto, non risponda alla “chiamata” del datore sarà, in questo caso, inadempiente degli obblighi contrattuali e, oltre a perdere il diritto alla indennità di disponibilità, dovrà risarcire i danni causati al datore dalla sua “mancata risposta”.


Quando il lavoratore venga “chiamato” dal datore di lavoro, in questo caso l’indennità di disponibilità si trasforma nel normale trattamento economico previsto dai contratti collettivi, ovviamente riproporzionato anche in ragione della effettiva prestazione lavorativa svolta; ma, in ogni caso, mai meno favorevole - nel suo complesso - rispetto alla retribuzione percepita dal lavoratore di pari livello regolarmente assunto.


Il contratto di lavoro intermittente richiede la forma scritta e deve contenere - tra le altre cose - la durata, il luogo, la disponibilità e le modalità di chiamata, l’importo della indennità di disponibilità e la retribuzione.


Il datore di lavoro non può stipulare questo tipo di contratto qualora debba sostituire lavoratori in sciopero; quando siano avvenuti licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti; qualora non si sia proceduto ad una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori in particolari ambienti di lavoro.
Tratto da un'articolo del 13-04-2004
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