Assenze Dal Lavoro Per Infermità Imputabili A Responsabilità Del Datore Di Lavoro E Conseguente Superamento Del Periodo Di Comporto.
Con la sentenza n. 7730 del 30. 4. 2004, la Cassazione civile – Sez. Lavoro, ribadendo il proprio orientamento in materia di computo del periodo di comporto in caso di assenze per infermità imputabili a responsabilità del datore di lavoro, ha ritenuto illegittimo il licenziamento intimato al lavoratore per superamento del periodo di comporto, in quanto non potevano essere ivi incluse le assenze per malattia determinata dalla adibizione dello stesso lavoratore a mansioni incompatibili con le sue condizioni di salute. Nell'ipotesi di specie, infatti, il lavoratore era stato assunto obbligatoriamente quale invalido del lavoro.
A tale proposito, infatti, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, le assenze del lavoratore per malattia non giustificano il recesso del datore di lavoro, in ipotesi di superamento dei periodo di comporto, ove l'infermità sia imputabile a responsabilità dello stesso datore di lavoro, ossia dovuta alla nocività delle mansioni o dell'ambiente di lavoro (violazione dell'obbligo di sicurezza ex art. 2087 c. c. ; violazione dell'art. 20 Legge n. 482/1968, o altre specifiche norme); peraltro, incombendo sempre al lavoratore l'onere di provare il collegamento causale fra la malattia che ha determinato l'assenza (e, segnatamente, il superamento del periodo di comporto) ed il carattere morbigeno delle mansioni espletate.
Allo stesso tempo, tuttavia, nel caso di specie la Corte di Cassazione ha rigettato l’ulteriore pretesa al risarcimento del danno biologico sollevata dal lavoratore.
La Corte, infatti, dopo avere ricordato la definizione giurisprudenziale di danno biologico quale “lesione dell'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona" e confermato, dunque, che il danno stesso consiste nelle ripercussioni negative di carattere non patrimoniale e diverse dalla mera sofferenza psichica (“lesione dell'integrità psicofisica” del soggetto leso per l'intera durata della sua vita residua, nel caso di invalidità permanente, oppure, nel caso di invalidità temporanea, finché la malattia risulti ancora in atto), ha ritenuto di rigettare la domanda del lavoratore volta ad ottenere il risarcimento del danno alla salute (danno biologico), in quanto, nel caso di specie, non sarebbe risultato provato un "danno effettivo alla salute".
(Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 30 aprile 2004, n. 7730: Assenze per malattia - Calcolo del periodo di comporto - Assenze per infermità imputabili a responsabilità del datore di lavoro).
Tratto da un'articolo del 15-10-2004 |