L’indennizzo Per Danni Da Trasfusioni E Vaccinazioni
La Legge n. 210 del 25. 02. 1992 stabilisce il diritto all’indennizzo da parte dello Stato in favore di tutti coloro che, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o a seguito di un provvedimento dell’Autorità Sanitaria, abbiano riportato lesioni o infermità comportanti una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica.
L’indennizzo di cui alla Legge n. 210/92 è attribuito, dal nostro Ordinamento Giuridico, anche in favore dei soggetti che risultino contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue o di suoi derivati e nei confronti di tutti coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali.
I benefici economici legati all’anzidetto indennizzo spettano anche agli operatori sanitari che abbiano riportato danni permanenti - di carattere psico-fisico – conseguenti ad infezioni contratte a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezioni da HIV, nonché a quelle persone che siano state danneggiate dal contatto con individui vaccinati.
Tale indennizzo spetta anche al coniuge che risulti contagiato da uno dei soggetti sopra indicati, nonché al figlio contagiato durante la gestazione.
L’indennizzo ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati non ha carattere risarcitorio, bensì ha più una natura assistenziale in senso ampio; tale natura trae origine: 1) dagli articoli 2 e 32 della Costituzione Italiana, che protegge i diritti inviolabili dell’uomo e, in modo particolare, tutela il diritto alla salute, come fondamentale diritto dell’individuo e principale interesse della collettività; 2) dalle generali prestazioni poste a carico dello Stato in ragione del dovere di solidarietà sociale.
L’indennizzo previsto dalla L. 210/92 consiste in un assegno vitalizio, riversibile per 15 anni: a tale indennizzo può essere aggiunto in ulteriore assegno una tantum che compre il periodo intercorso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’assegno vitalizio; questo assegno una tantum, dunque, costituisce una specie di indennizzo retroattivo già, peraltro, affermato dalla Corte Costituzionale.
La domanda per l’indennizzo deve essere consegnata alla Azienda Unità Sanitaria Locale di appartenenza ed indirizzata alla Regione: tale istanza deve essere corredata da tutta la documentazione medica inerente al caso - che evidenzi il nesso eziologico tra il danno ed il trattamento medico da cui lo stesso è scaturito - e deve essere presentata entro tre anni dal momento della conoscenza del danno in caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali; nei casi di infezioni da HIV la domanda può essere presentata entro 10 anni dalla scoperta.
Qualora gli Enti preposti rifiutino la richiesta di indennizzo, la nascente controversia deve essere incardinata dinanzi al Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, della circoscrizione in cui abita il richiedente: il giudizio che ne deriva segue la disciplina del processo di carattere previdenziale ex artt. 442 e segg. ti C. p. c.
Tratto da un'articolo del 18-08-2003 |