La Sospensione Del Rapporto Di Lavoro: Diritto Alla Conservazione Del Posto E Divieto Di Licenziamento
La sospensione del rapporto di lavoro è una vicenda modificativa del rapporto che determina una interruzione della prestazione lavorativa del lavoratore o della controprestazione economica del datore di lavoro: tale interruzione può derivare da un fatto che attiene il datore di lavoro (ad esempio, una sospensione dell’attività produttiva per una serrata), oppure può essere ricondotta ad una vicenda che riguarda il lavoratore.
In tale contesto, gli articoli 2110 e 2111 del Codice Civile stabiliscono che, in pendenza di determinate circostanze che determinano una sospensione del rapporto di lavoro per causa del lavoratore, da un lato il lavoratore ha il diritto di mantenere il proprio posto di lavoro e, dall’altro lato, il datore di lavoro non può licenziarlo.
Tali circostanze sono: 1. la malattia generica (art. 2110 C. c. ): in questo caso, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo che varia a seconda dell’anzianità di servizio e della categoria professionale di appartenenza; un periodo, comunque, di solito determinato dal Contratto Collettivo; 2. l’infortunio e la malattia professionale (art. 2110 C. c. ): in dipendenza di tali eventi, vige il più assoluto divieto di licenziamento per il periodo previsto dalla legge o dal Contratto Collettivo; 3. la gravidanza ed il puerperio (art. 2110 C. c. ): conformemente al generale principio di tutela della maternità, in pendenza di tali eventi la lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto e vige il divieto di licenziamento dall’inizio dello stato di gravidanza fino al compimento del primo anno di vita del bambino; all’interno di tale periodo, la lavoratrice deve comunque astenersi dal lavoro nel periodo che va da due mesi prima della presunta data del parto a tre mesi dopo il parto (L. 1204/71, art. 4); 4. il richiamo alle armi ed il servizio di leva (art. 2111 C. c. ): il lavoratore richiamato alle armi ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di richiamo; il lavoratore chiamato al servizio di leva mantiene il posto di lavoro dal momento di inizio del servizio di leva sino al trentesimo giorno successivo al congedo.
Il periodo durante il quale l’attività lavorativa è sospesa, per una delle cause sopra descritte, prende il nome di periodo di comporto: durante tale arco di tempo, il datore di lavoro non può procedere a licenziamento, a meno che non vi sia una giusta causa (un evento così grave da determinare l’impossibilità di proseguire il rapporto); il lavoratore, per contro, oltre a mantenere il posto, ha diritto alla conservazione del reddito ed al trattamento retributivo per il periodo e nella misura stabilita dalla Legge, dal contratto Collettivo, dagli usi o secondo equità, oltre al computo del periodo di assenza nell’anzianità di servizio.
Il diritto alla conservazione del posto ed al computo del trattamento pensionistico si applica anche ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o sindacali: in questo caso ci si trova di fronte alla cosiddetta aspettativa.
Il lavoratore conserva il proprio posto di lavoro, conformemente alla tutela offerta dalla Costituzione e dallo Statuto dei Lavoratori, anche in caso di sciopero: in tale periodo di astensione dal lavoro, tuttavia, egli perde il diritto alla retribuzione.
Tratto da un'articolo del 26-04-2003 |