L’assenza Del Lavoratore Malato In Occasione Della Visita Di Controllo
Secondo l’orientamento ormai consolidato della Suprema Corte di Cassazione, l'assenza ad una visita di controllo domiciliare può ritenersi giustificata solo dalla esistenza di un valido motivo che comporti la insuperabile necessità di eseguire un determinato adempimento in orario ricompreso nella fasce orarie di reperibilità; è posta, comunque, a carico del lavoratore l’onere di fornire la prova della ricorrenza di una tale situazione.
In particolare, nel caso, in verità assai frequente, a giustificazione della propria assenza il lavoratore assuma di essersi allontanato dal proprio domicilio per recarsi dal medico curante per una visita ambulatoriale, è necessario che il lavoratore dimostri sia l’urgenza e la indifferibilità di tale visita medica, sia la assoluta impossibilità di rispettare le fasce orarie di reperibilità, ossia, che le modalità da lui prescelte per realizzare quella esigenza siano state in concreto indispensabili o, comunque, le sole ragionevolmente praticabili.
In definitiva, nel caso in cui il lavoratore assente dal lavoro per malattia deduca come giustificato motivo della non reperibilità alla visita domiciliare di controllo di avere, nell'occasione, effettuato una visita presso il medico di fiducia, deve provare che la causa del suo allontanamento dal domicilio durante le fasce orarie, pur senza necessariamente integrare una causa di forza maggiore, costituisce, al fine della tutela della salute, una necessità quale mezzo per curare la malattia.
(Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 2 marzo 2004, n. 4247)
Tratto da un'articolo del 21-04-2004 |