L’art.5 Dello Statuto Dei Lavoratori E La Disciplina Degli Accertamenti Sanitari Sulle Assenze Per Malattia Del Lavoratore
L’art. 5 dello Statuto dei Lavoratori regolamenta i controlli sulle assenze per malattia del lavoratore, stabilendo il divieto, per il datore di lavoro, di effettuare tali accertamenti che devono, al contrario, essere effettuati ad opera di servizi ispettivi di Istituti Previdenziali, su richiesta del datore di lavoro.
Questo articolo è espressione di tutela della libertà e della dignità del lavoratore il quale, in caso di malattia, non è sottoponibile a visita di controllo da parte di un medico di fiducia del proprio datore di lavoro, che potrebbe essere sospettato di eccessivi fiscalismo e rigidità, ma soggiace al controllo di un sanitario appartenente al servizio ispettivo di un Istituto Previdenziale: tutto ciò principalmente al fine di garantire l’imparzialità e l’obiettività delle visite di controllo.
Il controllo sullo stato di malattia del lavoratore può essere effettuato - sempre e solo a richiesta del datore di lavoro - nello stesso giorno della richiesta del datore, anche se si tratta di un giorno festivo o domenicale.
Tale controllo, che il lavoratore ha il dovere di consentire, può essere compiuto solo in determinate fasce orarie di reperibilità, specificate con decreto ministeriale: le visite, difatti, devono essere espletate dalle ore 10. 00 alle ore 12. 00 e dalle ore 17. 00 alle ore 19. 00 di tutti i giorni, compresi quelli domenicali o festivi.
Il lavoratore, in tali fasce orarie, ha l’obbligo di reperibilità: in tal senso, egli deve far conoscere al proprio datore di lavoro l’esatto indirizzo ed il luogo dove trascorrerà la malattia, fornendo esatte generalità e controllando che il proprio nominativo sia indicato regolarmente sul campanello della propria abitazione.
Qualora il lavoratore non si faccia trovare o non sia in grado di attestare la sussistenza di un giustificato motivo che legittimi la sua assenza, lo stesso perderà il diritto alla indennità di malattia e sarà sottoponibile a sanzione disciplinare da parte del datore di lavoro.
Accanto alla visita medica è prevista la possibilità, anche a mezzo di personale non medico, di controlli preliminari sulla persona del lavoratore, che ovviamente non possono riguardare lo stato di salute del lavoratore, ma solo la sua presenza al domicilio indicato al datore di lavoro.
Tratto da un'articolo del 16-03-2004 |