L’assegno Per Il Nucleo Familiare
L’assegno per il nucleo familiare rappresenta una forma di tutela previdenziale che il nostro ordinamento giuridico offre alla famiglia o, più propriamente, al nucleo familiare sulla base del principio, costituzionalmente garantito, della sufficienza della retribuzione a garantire al lavoratore ed alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa (art. 36 Cost. ).
Il nucleo familiare è, per legge, costituito dal richiedente dell’assegno, dal coniuge, dai figli ed equiparati minori o inabili, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti (in linea collaterale o retta) minori o inabili.
Sono esclusi dalla composizione del nucleo familiare il coniuge legalmente separato o che abbia abbandonato la famiglia; i figli coniugati; i figli naturali non conviventi con il richiedente ma con l’altro genitore che li ha riconosciuti; i figli affidati all’altro coniuge o ex coniuge; i familiari di cittadino straniero che non abbiano residenza nel territorio italiano.
Hanno diritto a richiedere ed a percepire questo tipo di assegno i lavoratori dipendenti del settore pubblico e di quello privato, i titolari di pensioni e prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in servizio ed in pensione, i dipendenti ed i pensionati degli enti pubblici non territoriali.
L’importo dell’assegno per il nucleo familiare varia a seconda del numero dei componenti della famiglia e del relativo reddito: questo tipo di prestazione economica, infatti, tende a diminuire di fronte a scaglioni di reddito via via crescenti! Il reddito familiare da considerare è la somma dei redditi conseguiti dai singoli componenti del nucleo familiare nell’anno solare precedente al 1° luglio di ciascun anno e ha valore per la corresponsione dell’assegno fino al 30 giugno dell’anno successivo.
Rientrano nei redditi da sommare per l’ottenimento dell’assegno i redditi assoggettabili all’IRPEF ed i redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva; devono rimanere esclusi dal calcolo del reddito complessivo familiare, invece, le rendite vitalizie dell’I. N. A. I. L. , le pensioni di guerra, le indennità di frequenza e di accompagnamento, l’indennità di comunicazione per i sordi ed i ciechi.
Il trattamento economico viene erogato dall’I. N. P. S. , che vi provvede tramite la Gestione Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti: ciò, dietro il versamento dei contributi da parte del datore di lavoro.
Si fa presente che non può essere corrisposto più di un assegno per il medesimo nucleo familiare; può, tuttavia, essere versato un altro trattamento di famiglia, che sia diverso dall’assegno per il nucleo, ma solo in favore dei familiari che non concorrano alla formazione del nucleo.
Tratto da un'articolo del 29-05-2003 |