L'invalidita’ Etica
Con l’espressione invalidità etica si intende quella particolare forma di inabilità prodotta da uno stato di notevole depressione che abbia colpito un soggetto: uno stato depressivo, questo, che è la conseguenza di una grave patologia tumorale o di altra malattia con prognosi letale che colpisce il soggetto e di cui lo stesso abbia appreso di esserne afflitto.
La consapevolezza di essere affetti da una malattia mortale ed incurabile può indurre, infatti, nel soggetto portatore del morbo che ne viene a conoscenza, uno stato di rilevante turbamento psicologico (il cd. collasso psichico), che incide negativamente sull’attitudine lavorativa del medesimo e sulla sua capacità di guadagno.
Orbene, conformemente ad un autorevole e consolidato orientamento della Giurisprudenza (Cassazione Civile, Sez. Lavoro, del 1979, 1983, 1986, 1992, etc. etc. ), questo collasso psichico che colpisce un individuo dà origine, in favore dello stesso, ad un vero e proprio stato di invalidità pensionabile, con conseguente diritto alla fruizione del trattamento pensionistico di invalidità.
La Corte di Cassazione ha, difatti, stabilito che sussiste la cd. invalidità etica pensionabile in presenza di una forma di collasso psichico e di depressione di tale entità da incidere da sole, e indipendentemente dalla grave malattia che affligge il soggetto, sulla capacità di lavoro e di guadagno di quest’ultimo, riducendola di almeno un terzo.
Qualora, contrariamente alle normali previsioni, la malattia mortale che ha provocato lo stato depressivo, di cui il cd. invalido etico abbia avuto conoscenza, si sia potuta curare con esito positivo, pur dovendosi considerare cessata la causa provocatrice del collasso psichico, si deve accertare se sia sicuramente venuto meno quest’ultimo, che può presentare degli sviluppi e delle manifestazioni del tutto autonome rispetto all’origine, di tale gravità e rilevanza da determinare la permanenza del trattamento pensionistico.
Tratto da un'articolo del 27-02-2003 |