La Cassa Integrazione Guadagni E L’indennità Di Mobilità
La Cassa Integrazione Guadagni è uno strumento con il quale lo Stato interviene al fine di aiutare lavoratori inoccupati, disoccupati ovvero occupati ma sospesi dal lavoro e dalla retribuzione.
La Cassa Integrazione Guadagni è stata introdotta, per la prima volta, nel settore dell’“industria” alla fine degli anni ’40: tale “strumento di intervento”, volto a sostenere il reddito di soggetti che non percepivano retribuzione, ha subito nel corso di questi anni moltissimi cambiamenti ed evoluzioni legislative, fino a divenire definitivamente, con la L. 223/91, uno strumento attraverso il quale lo Stato tutela il reddito di soggetti che non lavorano.
In particolare, la Cassa Integrazione è rivolta:
1. ai soggetti INOCCUPATI, cioè privi di una precedente esperienza lavorativa;
2. ai soggetti DISOCCUPATI, cioè con alle spalle una precedente esperienza di lavoro;
3. ai soggetti OCCUPATI, che vantano una maggiore aspettativa a livello retributivo, SOSPESI dal lavoro o collocati al lavoro ad ORARIO RIDOTTO.
La Cassa Integrazione Guadagni rappresenta, dunque, una sorta di “intervento pubblico” sul mercato del lavoro: un intervento volto a garantire una continuità del reddito lavorativo, facendo fronte a gravi situazioni di crisi aziendali ed eccedenza occupazionale, che si manifesta attraverso la duplice forma di INTERVENTO ORDINARIO ed INTERVENTO STRAORDINARIO.
La Cassa Integrazione Guadagni ORDINARIA viene attribuita agli operai, impiegati e quadri delle imprese industriali in genere, nonché delle imprese industriali ed artigiane del settore edile: tale integrazione salariale viene attribuita a seguito di sospensione o contrazione della attività produttiva per situazioni aziendali dovute ad eventi temporanei all’interno della azienda, non imputabili né al datore di lavoro né ai lavoratori, ovvero a situazioni di crisi di carattere temporaneo che si verificano sul mercato.
Il trattamento economico consiste in una indennità pari all’80% della retribuzione ordinaria spettante, da erogare per una durata massima di tre mesi, prorogabile, per casi eccezionali, fino a dodici mesi.
La Cassa Integrazione Guadagni STRAORDINARIA viene corrisposta ad operai, impiegati e quadri sospesi dalla attività o costretti ad un orario ridotto in ragione di una crisi aziendale, di procedure fallimentari e concorsuali che interessano l’azienda ovvero di procedimenti di ristrutturazione-riorganizzazione-riconversione aziendale.
Il trattamento economico consiste in una indennità pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata; con riferimento alla durata, essa varia: se si tratta di crisi aziendale o di procedure concorsuali, l’indennità è corrisposta per un anno; qualora sia in corso un processo di ristrutturazione aziendale, il sostegno salariale viene corrisposto per due anni.
In tale contesto di tutela del lavoratore inoccupato, disoccupato o sospeso dalla attività lavorativa, un ruolo di primaria importanza è rivestito dalla Indennità di Mobilità.
Tale indennità, non fruibile nell’ambito della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, spetta ai lavoratori collocati in mobilità dalla loro azienda a seguito di esaurimento della Cassa Integrazioni Guadagni Straordinaria.
L’Indennità di Mobilità si traduce, in termini economici, in un trattamento di sostegno del reddito, da richiedere attraverso domanda inoltrata all’INPS, commisurato e proporzionale al trattamento straordinario di integrazione salariale nella misura del 100% di tale trattamento per i primi 12 mesi e dell’80% dal 13° mese in poi.
L’indennità di mobilità ha una durata che varia a seconda della età dei lavoratori e della sede della azienda: di media, essa oscilla da un minimo di 12 mesi fino a 24 mesi (per i lavoratori che hanno una età compresa tra i 40 e i 50 anni), elevabile a 36 mesi (per i lavoratori che hanno più di cinquant’anni).
Tratto da un'articolo del 18-02-2005 |