Disabilità E Tecnologie Informatiche
La Legge n. 4 del 09. 01. 2004 ha fissato un principio cardine che è quello per cui alle persone disabili deve essere garantito il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità.
Tale principio deve essere, ovviamente, non solo accolto ma favorito e reso effettivamente operante tanto dallo Stato, che dalle Regioni, peraltro preposte a compiti di vigilanza circa l’attuazione di tale nuova normativa, nonché da Province, Comuni, enti pubblici non economici, aziende private concessionarie di pubblici servizi, aziende municipalizzate, enti pubblici di assistenza e riabilitazione, aziende di trasporto e telecomunicazione e appaltatrici di servizi informatici.
La Legge n. 4/2004, onde garantire il suddetto diritto di accesso ai disabili, coinvolge anche soggetti privati ammessi a fruire di contributi pubblici per l’acquisto di beni e servizi informatici da porre a disposizione dei disabili anche per prestazioni di telelavoro.
Peraltro, è molto importante rilevare che la nuova normativa trova applicazione anche nei confronti delle scuole di ogni ordine e grado per l’acquisto di materiale formativo-didattico da rendere accessibile agli alunni con handicap e agli insegnanti di sostegno.
In un contesto sociale qual è quello in cui viviamo, dove l’informazione ha un ruolo preponderante e la comunicazione tecnologia e informatica occupa sempre maggiori spazi, non rendere da subito queste tecnologie accessibili a tutti, disabili compresi, significherebbe generare nuove forme e fonti di esclusione ed emarginazione.
Tratto da un'articolo del 12-04-2005 |