Stato E Capacita’ Delle Persone: Interdizione E Inabilitazione
Prima di affrontare ex professo gli aspetti procedurali relativi ai procedimenti di interdizione e inabilitazione è necessario analizzare i due istituti, poc’anzi menzionati, dal punto di vista sostanziale, soffermandoci, in particolare, sulle cause e conseguenze di quelle forme di capitis deminutio dell’ordinamento giuridico italiano.
In tale prospettiva, occorre ricordare, principalmente a noi stessi, che l’ordinamento giuridico conosce due forme di capacità: la capacità giuridica e la capacità di agire.
La prima, definita dalla dottrina come la capacità dell’individuo di essere titolare di diritti e di doveri e, come tale, soggetto di diritto, è connaturata all’uomo in quanto tale, tant’è che per l’Ordinamento si acquista al momento della nascita (art. 1 c. c. ), si perde con la morte ed è, dallo stesso, affiancata - a livello costituzionale - al diritto al nome e al diritto alla cittadinanza.
La seconda, invece, è una concessione che la Legge effettua a favore degli individui sul riconoscimento implicito dell’esistenza in capo ad essi della capacità di intendere e di volere.
In tale prospettiva, l’Ordinamento Giuridico italiano presume - iuris tantum - l’esistenza di tale presupposto in capo a tutte le persona fisiche al compimento del loro 18° anno di età.
Se ciò è vero, è poi perfettamente coerente col sistema che la capacità di agire possa essere denegata dall’Ordinamento laddove l’individuo, nonostante il compimento del 18° anno di età, risulti incapace di intendere e di volere.
Lo stato di incapacità di intendere e di volere viene dall’Ordinamento modulato in relazione alle sue manifestazioni; e, a seconda di tale sua gradazione, differenti sono le conseguenze giuridiche.
Svolte tali doverose premesse, entriamo, ora, nel merito della vicenda.
La condizione di abituale infermità di mente che rende incapace l’individuo di provvedere ai propri interessi consente, con le modalità che successivamente verranno descritte di dichiarare l’interdizionedel soggetto e, pertanto, di rendere necessario il suo affiancamento ad un tutore per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione (art. 414 C. c. ).
Qualora, invece, lo stato di incapacità di intendere e di volere sia di minore intensità, tanto da potersi parlare di infermità mentale non abituale, di prodigalità, di alcool-dipendenza e di tossico-dipendenza, è possibile richiedere la declaratoria di inabilitazione del soggetto: status, questo, che, pur permettendo all’individuo il valido compimento degli atti di ordinaria amministrazione relativi al suo patrimonio ed alle capacità di contrarre matrimonio e di testare, comporta il suo affiancamento ad un curatore per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione (art. 415 e segg. C. c. ).
I procedimenti di interdizione ed inabilitazione si configurano come tipiche procedure di “Giurisdizione Volontaria” e trovano il loro referente normativo nel Libro IV, articoli 712 e segg. , C. p. c.
Le relative domande, esperibili dal coniuge, dai parenti entro il IV grado e dagli affini entro il II grado, dal tutore o curatore provvisorio e dal Pubblico Ministero, si propongono con ricorso al Tribunale del luogo di residenza o domicilio dell’interdicendo e/o inabilitando.
La prima fase del procedimento si svolge davanti al Presidente del Tribunale e mira a verificare sommariamente la fondatezza dell’azione attraverso una delibazione dei presupposti di fatto e di diritto della declaratoria.
Solo qualora tale verifica dia risultanze positive, il Presidente nomina il Giudice Istruttore, fissando l’udienza di comparizione del ricorrente, dell’interdicendo/inabilitando e di ogni altra persona in possesso di informazioni utili, davanti al Magistrato designato, nonché il termine per la notifica del ricorso e del pedissequo provvedimento a carico del ricorrente alle parti.
Il ricorso, munito del provvedimento presidenziale, viene comunicato, altresì, dalla Cancelleria, al Pubblico Ministero, il cui intervento è obbligatorio.
La fase istruttoria di tale giudizio è basata su un’ampia forma di acquisizione delle prove (esame dell’interdicendo/inabilitando; assunzione di informazioni; acquisizione di pareri da parte di soggetti a conoscenza delle situazione connesse al caso de quo; interrogatori dei parenti più stretti; consulenze tecniche).
Tale fase, se ha esito positivo, si conclude con la nomina di un tutore/ curatore provvisorio: figure, queste, sempre revocabili.
La causa viene, quindi, rimessa al Collegio del Tribunale, nel quale l’azione è stata incardinata, e decisa con sentenza: una sentenza, questa, sempre revocabile in conseguenza del mutamento dei presupposti di fatto dell’interdizione e/o inabilitazione.
Tratto da un'articolo del 10-07-2002 |