Rapporto di lavoro: mancato godimento del riposo settimanale e risarcimento del danno da usura psicofisica.
Nell’ipotesi di lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, con conseguente mancato godimento del riposo settimanale, pur se compensato con un giorno di riposo ricadente nella settimana successiva, la Corte di Cassazione ha riconosciuto in capo al lavoratore il diritto a richiedere il risarcimento del danno non patrimoniale, per usura psicofisica, ovvero per la lesione del diritto alla salute o del diritto alla libera esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana, a condizione che tale richiesta sia supportata dalla prova del pregiudizio arrecato dalla condotta del datore di lavoro.
In particolare, la Corte, ribadendo il proprio precedente orientamento in tema di demansionamento, ha dapprima chiarito che “il prestatore di lavoro che chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno (anche nella sua eventuale componente di danno alla vita di relazione e di danno biologico) subìto a causa della lesione del proprio diritto di eseguire la prestazione lavorativa in base alla qualifica professionale rivestita, lesione idonea a determinare una dequalificazione del dipendente stesso, deve fornire la prova dell'esistenza di tale danno, la quale costituisce presupposto indispensabile per una sua valutazione equitativa. Tale danno non si pone infatti quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella sopra indicata categoria, onde non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, facendo carico al lavoratore che denunzi il danno subito, fornirne la prova in base alla regola generale di cui all'art. 2697 codice civile. ”
Partendo da tale principio, la Corte ha dedotto che, sia con riferimento al danno alla professionalità che a quello biologico, il lavoratore ha sempre l'onere di provare l'esistenza e l'entità del danno, nonché del nesso di causalità con l'inadempimento del datore di lavoro, in quanto la mera potenzialità lesiva della condotta del datore di lavoro non è, di per sé, da sola idonea e sufficiente per pervenire ad una valutazione equitativa di un danno non provato.
A tale fine, poi, possono assumere adeguata rilevanza anche le presunzioni relative ed il fatto notorio e, certamente, il consenso dello stesso lavoratore a rendere la prestazione nel giorno di riposo ed anzi la sua richiesta di prestare attività lavorativa proprio in tale giorno.
Solo dopo il positivo accertamento del danno, ossia del pregiudizio del diritto fondamentale (nel caso di specie, l'usura psico-fisica derivata dal lavoro nel settimo giorno) sarà poi possibile procedere alla valutazione dell'entità del sacrificio sofferto, eventualmente con una liquidazione equitativa di esso.
(Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 5 novembre 2003, n. 16626)
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