Il Risarcimento Del Danno Per La Vacanza Rovinata
Dagli anni novanta si è assistito ad un massiccio sviluppo del turismo sia perché, da un lato, l’industria turistica si è potenziata ed ampliata, offrendo soluzioni di viaggio e pacchetti per “tutte le tasche”, sia perché il “bisogno della vacanza”, dall’altro, è diventato un elemento fondamentale per la vita delle persone, in quanto volta a soddisfare le esigenze di riposo, di svago e di relax nei momenti liberi.
Solo in questi ultimi anni, vuoi per i recenti attentati terroristici, vuoi per una generale crisi economica che interessa il Paese, si è avuta una riduzione del “fenomeno vacanza”, tanto che sentiamo dire sempre più spesso che molte persone, ad esempio, nei periodi estivi restano in città o effettuano vacanze solo per brevi periodi.
Ad ogni buon conto, le vacanze sono un elemento ancora essenziale nella vita della persona in quanto finalizzate ad un recupero delle proprie energie psico-fisiche nei momenti liberi; ed in tale prospettiva è interessante esaminare che tipo di tutela offre il nostro Ordinamento Giuridico al turista che non ha potuto godere pienamente del viaggio organizzato.
La “vacanza rovinata” per l’inadempimento o la cattiva esecuzione delle prestazioni da parte del Tour Operator può determinare due tipologie di danno: il DANNO PATRIMONIALE ed il DANNO NON PATRIMONIALE.
Danno Patrimoniale
Tale danno è legato al pregiudizio economico subito dal turista che, nonostante abbia pagato, non ha beneficiato dei servizi previsti e pattuiti, o tali servizi si sono rivelati carenti e diversi in senso negativo da quelli presentati e sponsorizzati dall’agente di viaggio: si pensi, a titolo esemplificativo, al turista che ha pagato una certa somma di denaro per un albergo extra lusso a cinque stelle e si è ritrovato in un hotel di categoria due stelle; oppure al turista che ha pagato per una serie di escursioni promesse nel pacchetto-vacanza che, però, poi non sono state fatte.
Danno non patrimoniale
Tale danno scaturisce dalla delusione, dallo scoraggiamento e dal disagio subiti dal turista che, pur avendo pagato quanto richiestogli, non ha goduto della vacanza come occasione di riposo e di svago: si pensi, come già detto, alla delusione di un turista che non ha potuto effettuare le escursioni pagate, oppure allo sconforto del turista che è stato male per gli alimenti, di qualità scadente, passati dall’albergo.
Inizialmente, il danno non patrimoniale non era considerato risarcibile: nel corso degli anni, però, tale orientamento è cambiato ed infatti la più recente Giurisprudenza della Corte di Cassazione (nn. 7283/03; 8827/03; 8828/03) ha ritenuto la risarcibilità del danno non patrimoniale (o “morale”) in quanto la vacanza rovinata arreca un danno alla sfera esistenziale del turista (delusione, sconforto, etc. etc. ) ed al suo diritto, costituzionalmente garantito, alla salute ( art. 2 Cost. ).
Ovviamente il turista che reclami i danni patrimoniali e/o non patrimoniali ha l’obbligo di provare l’inadempimento del Tour Operator e di dimostrare l’entità dei danni subiti (patrimoniali e non): il reclamo preliminare da presentare da parte del turista dev’essere fatto nell’immediatezza del fatto, ovvero entro 10 giorni dal rientro dal viaggio ex D. Lgs. n. 111/95.
Tratto da un'articolo del 02-05-2005 |