Breve Nota Alla Sentenza N. 13623/2002 Della Corte Di Cassazione Sul Diritto Del Lavoratore Disabile Al Godimento Dei Permessi Giornalieri E Mensili.
Fino all’entrata in vigore dell’articolo 19 della Legge 53/2000 il lavoratore disabile poteva usufruire cumulativamente dei permessi giornalieri e mensili (di cui all’articolo 33 della Legge 104/1992), attesa la volontà del Legislatore di accordargli un trattamento preferenziale rispetto a quello dei familiari dei disabili; successivamente, con l’entrata in vigore della legge citata, il godimento dei permessi è stato previsto come alternativo e non cumulativo. (Cass. Civ. Sezione Lavoro, n. 13623 del 17. 10. 2002).
L’art. 33 della Legge n. 104/1992 dispone, al suo 6° comma, che la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità, provvista di rapporto di lavoro dipendente, può chiedere al proprio datore di lavoro di usufruire, alternativamente, dei permessi ad ore o dei permessi a giorni. Nella specie, trattasi di 2 ore di permesso giornaliero ovvero di 3 giorni di permesso mensile.
La condizione dell’alternatività (e non della cumulabilità) tra i permessi giornalieri e mensili, già ritenuta ammissibile in via interpretativa e comunque dettata dalle circolari INPS in materia, è stata testualmente prevista dall’art. 19 della Legge n. 53/2000.
La legge dispone, inoltre, detti permessi vengano retribuiti, mediante l’erogazione, da parte del datore di lavoro, di una indennità. Il Legislatore, nel prevedere la sospensione del rapporto di lavoro come meritevole di indennità, in quanto corrispondente ad una particolare esigenza di riposo del lavoratore handicappato, ha in sostanza assimilato detta sospensione ad una vera e propria prestazione assistenziale.
Tratto da un'articolo del 25-11-2002 |