Il Congedo Per Gravi Motivi Di Famiglia Ed I Suoi Rapporti Con La Legge N. 104/92
L’articolo 4 della Legge n. 53/2000 stabilisce che ogni lavoratore ha diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente.
Questo permesso retribuito di tre giorni deve essere utilizzato entro sette giorni dal decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti interventi terapeutici.
Va detto, a questo proposito, che nei casi di grave infermità il lavoratore può, in alternativa ai tre giorni di permesso, concordare con il proprio datore di lavoro diverse modalità di espletamento della attività lavorativa: dette modalità, comunque, devono comportare una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti. Tale riduzione di lavoro, conseguente alle diverse modalità concordate, deve avere inizio entro sette giorni dall’accertamento della grave infermità.
I tre giorni di permesso di cui alla Legge n. 53/2000 non comprendono né i giorni festivi, né quelli non lavorativi, ma solo i giorni ordinari di lavoro.
Detti permessi, inoltre, sono cumulabili alle agevolazioni lavorative previste dalla Legge n. 104/92: questi tre giorni annuali di permesso retribuito, difatti, possono essere aggiunti alle due ore di permesso giornaliero retribuito, ai tre giorni di permesso mensile ed alle sei mezze giornate mensili di cui alla Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
Accanto ai tre giorni di permesso di cui alla Legge n. 53/2000, i lavoratori dipendenti possono usufruire di un periodo di congedo - continuativo o frazionato – di due anni in presenza di gravi e documentati motivi familiari: durante tale arco di tempo il lavoratore, pur non percependo alcuna retribuzione ed essendogli inibito lo svolgimento di altra attività lavorativa, ha diritto alla conservazione del proprio posto di lavoro.
Il congedo biennale, inoltre, non è computato nell’anzianità di servizio, né ai fini previdenziali: il lavoratore, ad ogni buon conto, può procedere al riscatto del periodo in questione, oppure può effettuare versamenti volontari che diano continuità alla propria anzianità di servizio.
Tratto da un'articolo del 29-05-2003 |